LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel.Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7386-2018 proposto da:
N.P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PRATICO’ALESSANDRO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1599/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 18/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli() non partecipata del 02/07/2019 dal Presidente Relatore Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Torino, su appello del Ministero dell’Interno, ha riformato la decisione adottata dal Tribunale di quella stessa città che aveva ha respinto il ricorso proposto dal sig. N.P.F., cittadino del Gabon, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno Commissione territoriale di Torino, solo con riguardo alle richieste di protezione internazionale e sussidiaria ma che aveva accolto la richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari: le prime due, perchè invocati sulla base di una vicenda personale poco credibile, secondo la quale egli, pur muovendosi tra l’Italia e il proprio Paese di origine, aveva dapprima aderito ad un partito di opposizione (finendo anche recluso in Patria) e poi avrebbe scelto quello di maggioranza di governo, per convenienza; l’ultima, quella umanitaria, perchè ormai integratosi in Italia, dove aveva studiato la lingua (che ormai conosceva) e trovato lavoro e dove viveva la madre del proprio figlio, non costituendo tali fatti i presupposti per il diritto.
Secondo il giudice del gravame, andavano respinte tutte le richieste del ricorrente ed anche quella di riconoscimento della protezione umanitaria atteso che la vicenda narrata non era credibile e non poteva formare oggetto di protezione umanitaria l’avvenuto suo inserimento lavorativo e l’acquisita conoscenza della lingua italiana, senza che le comuni malattie da cui era afflitto – fossero di tale gravità da giustificare la concessione del permesso.
Avverso tale provvedimento ricorre il sig. N.P. con due mezzi con i quali lamenta plurime violazioni di legge: a) TU di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, att. 5, comma 6, e art. 8 CEDU; b) il medesimo, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32.
Il Ministero non ha svolto difese.
Considerato che non ricorrono le condizioni per la decisione camerale di sesta civile in considerazione della remissione di una analoga questione, relativa ai presupposti per il corretto riconoscimento della protezione umanitaria, alle SU (ordinanze n. 11750 e 11751 del 2019);
che è opportuno che la causa sia rinviata a NR in attesa della soluzione che le SU vorranno dare alla questione dell’inserimento sociale e lavorativo del richiedente asilo ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ove la pregressa disciplina sia applicabile nonostante il ius superveniens.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Carnera di Consiglio della 6-1° sezione civile, il 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019