LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12626-2017 proposto da:
Z.G., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO ANTONIO BIANCA giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
L.L., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO KOSTORIS giusta procura in calce al controricorso;
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 27/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;
Lette le memorie depositate dal ricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE L.L. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Gorizia sui richiesta di Z.G. a titolo di compensi professionali per le attività svolte nell’interesse dell’opponente ed in vista della realizzazione di un. a villa unifamiliare in Gorizia alla via *****.
A sostegno dell’opposizione deduceva che l’incarico aveva avuto ad oggetto solo la progettazione generale edilizia e la direzione dei lavori, ma che non era mai stato conferito alcun incarico di progettazione delle strutture e degli impianti.
Inoltre anche gli incarichi conferiti non erano stati portati a termine, mentre la parte eseguita era stata svolta con errori e ritardi.
Infatti, proprio a causa di tali ritardi era stato costretto a sollevare il ricorrente dall’incarico, sostituendolo con un nuovo professionista.
Espletata CTU a mezzo del medesimo ausiliario che aveva già redatto l’ATP il Tribunale con la sentenza n. 527/2013rideterminava l’importo dovuto allo Z., al netto degli acconti ricevuti e di quanto dovuto per eliminare i vizi delle opere.
A seguito di appello principale del L. e di appello incidentale dello Z., la Corte d’Appello di Trieste con la sentenza n. 27 del 19 gennaio 2017 condannava il L. al pagamento della somma di Euro 17.416,73 oltre cnp ed IVA ed Euro 1.600,00 quali spese rimborsabili, disponendo altresì che da tale somma andava detratta la cifra di Euro 18.874,29 erogata da parte dell’appellante principale; condannava altresì lo Z. a risarcire i danni alla controparte ammontanti ad Euro 6.152,24, con il rigetto dell’appello incidentale.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Z.G. sulla base di sei motivi.
L.L. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad otto motivi.
Il ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
Ritenuto che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), e che la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice.
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza della Seconda sezione civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019