LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14101-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
CIRCOLO ACLI DI RIPABERARDA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIBIA 25, presso lo studio dell’avvocato LUCA BONTEMPI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO VINCENZO VANNUCCI;
avverso la sentenza n. 553/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 08/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.
FATTO E DIRITTO
LA CORTE:
considerato che la contribuente ha depositato istanza con la quale ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136;
che in data 10 giugno 2019 è stata depositata domanda di definizione agevolata della lite, con documentazione attestante il versamento delle somme dovute.
P.Q.M.
dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019