Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18806 del 12/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13237-2018 proposto da:

M.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTI DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALI di MATERA, depositata il 05/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CORRENTI VINCENZO.

FATTO E DIRITTO

L’Avv. M.G.F. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il Ministero della Giustizia, che non resiste con controricorso, avverso la ordinanza del Tribunale di Matera del 28.2.2012 che, in parziale accoglimento del ricorso, avverso decreto impugnato di liquidazione per patrocinio a spese dello Stato, ha liquidato Euro 2.942,50 oltre accessori con riferimento a onorari minimi per causa di valore indeterminabile di complessità media, con riduzione del 50%.

Il ricorrente denunzia 1) violazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 I e 5 V e (Ndr: testo originale non comprensibile) perchè non è previsto lo scaglione di valore indeterminabile di complessità media ed era stato chiesto quello di complessità alta; 2) violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 e del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 I perchè la liquidazione deve fare riferimento ai valori medi; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per a disposta compensazione.

Le censure tendono ad una rilettura degli atti non consentita di questa sede e sono inidonee a ribaltare la motivazione della ordinanza.

Nè la memoria può introdurre nuovi argomenti ma limitars’ ad illustrare i motivi e, nella specie, a pagina tre riconosce che non è la presunta violazione dei minimi il focus della questione ma l’applicazione di uno scaglione tariffario improprio.

1 Sia pure in diversa fattispecie questa Corte (Cass. 2.2.2011 n. 2445) ha statuito che i criteri cui l’autorità giudiziaria ha ‘obbligo di attenersi nella liquidazione degli onorari e delle spese ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 devono ritenersi esaustivi per cui il giudice non può fare riferimento a criteri integrativi ed adeguatori non essendo operante il D.M. n. 127 del 2004, sia per l’espresso divieto di detto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 sia perchè già la norma contempla la natura dell’impegno professionale.

In relazione al primo motivo sostanzialmente ci si lamenta del mancato aumento per la riconosciuta complessità dell’impegno professionale ma, così come proposta, la doglianza non coglie nel segno.

Il riferimento ad un giudizio civile per separazione con elevato grado di conflittualità tra i coniugi non è di per sè indicativo del particolare impegno del difensore che nemmeno indica la complessità dei fatti e delle questioni giuridiche trattate e non dimostra l’alta complessità invocata.

Infondato è anche il secondo motivo che, come la precedente censura, non denuncia la violazione dei minimi tariffari ma sembra lamentare la mancata applicazione dei compensi relativi ai valori medi a causa dell’omessa valutazione della difficoltà della causa. Entrambe le censure sono infondate giacchè non solo i riferimento ai valori medi non è cogente, ma nella specie la valutazione circa la complessità era stata effettuata dal primo giudice e il provvedimento impugnato ne ha discusso, mostrando di condividerlo e farlo proprio.

Del pari infondato è il terzo motivo stante la sostanziale soccombenza parziale rispetto ad una richiesta di Euro 13.430 anzicchè i 2800 liquidati e l’accoglimento della opposizione solo limitatamente ad Euro 142,50 (v. Cass. nn. 20888/2018 e 21684/2013).

In definitiva il ricorso va rigettato senza pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per i versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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