Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19004 del 16/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28028-2014 proposto da:

FENICE IMMOBILIARE SRL, GIA’ IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato CARLO BORELLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MONIA SACCHI, EDOARDO BERTERO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI TORINO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 593/2014 della COMM. TRIB. REG. del PIEMONTE, depositata il 17/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/04/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

RILEVATO

che la Fenice Immobiliare s.r.l., già in liquidazione e successivamente estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 593/22/14 pubblicata il 17 aprile 2014 con la quale è stata confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino n. 17/1/12 che aveva rigettato il ricorso proposto dalla stessa società avverso l’avviso di accertamento n. ***** emesso dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti per IRAP, IRES ed IVA per l’anno 2006;

Che la ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, ha dedotto la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 in quanto il ricorso introduttivo non poteva essere proposto dall’ex liquidatore della società essendo stata questa cancellata dal registro delle imprese.

Che l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che, per stessa ammissione della ricorrente, la società Fenice Immobiliare s.r.l. era stata cancellata dal registro delle imprese in data 7 novembre 2008 per cui il ricorso introduttivo non poteva essere legittimamente proposto da un soggetto ormai inesistente nella persona dell’ex liquidatore, ma che tale principio, affermato, si ripete dalla stessa ricorrente, deve applicarsi anche al ricorso per cassazione;

che (Cass. n. 2444/17 e 12603/18) il ricorso per cassazione proposto dall’ex rappresentante della società cancellata dal registro delle imprese è inammissibile, non potendo neppure invocarsi l’ultrattività del mandato eventualmente conferito al difensore dei precedenti gradi di giudizio;

che le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5.000,00 oltre alle spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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