Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.19076 del 16/07/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23959-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA STAZIONE SAN PIETRO 29, presso lo studio dell’avvocato RICCARDI MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FALCONE FABIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 295/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 26/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI PIERPAOLO.

RILEVATO

Che:

– Con sentenza n. 295/5/18 depositata in data 26 gennaio 2018 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di ***** Srl in liquidazione, ora in fallimento avverso la sentenza n. 289/2/14 della Commissione tributaria provinciale di Rimini che aveva accolto il ricorso contro l’avviso di accertamento per IVA e II.DD. 2008;

– La CTR dopo una succinta ricostruzione in fatto, confermava la decisione di primo grado con le seguenti parole “l’appello non merita di essere accolto atteso che non si possono annullare le perdite fiscali degli anni pregressi e segnatamente le sanzioni di Euro 13.162,50 devono aversi effettivamente per molto rilevanti rispetto all’imposta di Euro 2.762,00. Sussistono sufficienti motivi per compensare le spese.”;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. La contribuente si è difesa con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

– Con istanza depositata anteriormente all’adunanza camerale, la contribuente ha formulato istanza per la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018;

– Osservato che la presente controversia, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, appare definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata.

P.Q.M.

letto il D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018 n. 136, rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472