LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16997/2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
BAIA DI PIONA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, B.L., rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti BUSANI Mauro e BERLIRI Claudio, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via A.
Farnese, n. 7, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4988/20/2017 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 30/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.
FATTO E DIRITTO
LA CORTE:
– premesso che la presente controversia ha ad oggetto l’impugnazione delle cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo formale della dichiarazione relativa ad IVA per gli anni d’imposta 2010 e 2011, D.P.R. n. 600 del 197, 3ex art. 36-bis e, trattandosi di primi atti impositivi – tant’è che è parte l’Agenzia delle entrate, essendo state impugnate le predette cartelle nel merito della pretesa erariale – rientra tra quelle definibili ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018;
– considerato che la società controricorrente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 cit., provvedendo al deposito della copia della domanda avanzata all’Agenzia delle entrate, corredata dalla prova del pagamento di quanto dovuto, ed ha chiesto la sospensione del giudizio.
P.Q.M.
dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019