Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.19081 del 16/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23654-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

HOLDING INVEST SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VILLA SACCHETTI, N. 9, presso lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOSI LORIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 199/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, n. 199/9/2018, dep. 22 gennaio 2018, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro ipotecaria e catastale anno 2011, applicata in misura proporzionale e non fissa, in relazione ad una serie di atti di cessione di partecipazioni di una società agricola alla holding finanziaria, secondo l’Ufficio finalizzati ad eludere l’imposta proporzionale gravante sulla reale operazione di cessione di azienda agricola.

Holdig Invest srl si costituisce con controricorso e deposita memoria.

CONSIDERATO

Che:

con istanza D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, conv. in L. n. 136 del 2018 depositata in data 8 giugno 2019 Holdig Invest srl ha dichiarato di volersi avvalersi della sanatoria ivi prevista, inoltrando domanda di definizione agevolata all’Ufficio competente e provveduto al pagamento della prima rata.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo e sospende il processo, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 comma 10, conv. in L. n. 136 del 2018.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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