LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2439-2018 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO, 14, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FEDERICO VIERO, OTELLO DAL ZOTTO;
– ricorrente –
contro
ALLIANZ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 17 A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
C.E., T.T.L., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCA DE TOFFANI;
– controricorrenti –
contro
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2184/2017 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 22/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA MARIO.
PREMESSO CHE:
P.G. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Schio, T.C., C.E. e la Compagnia Assicuratrice RAS SpA per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti in seguito al sinistro stradale verificatosi il 16-10-2006 in Schio, allorquando, mentre percorreva alla guida dell’autovettura Mitsubishi Space Vagon via *****, dovendo svoltare a sx, si era fermato al centro della carreggiata per dare la precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto ed era entrato in collisione con l’autovettura Seat Ibiza, assicurata per la rca con la RAS SpA, di proprietà di C.E. e condotta da T.T., che, proveniente dal senso opposto, dopo avere rallentato la marcia sino a fermarsi ed avere azionato l’indicatore di direzione sinistro, aveva invece proseguito dritto su via *****.
T.C. e C.E., nel costituirsi, chiesero il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, agendo anche contro GROUPAMA Assicurazioni SpA (Compagnia assicuratrice della Mitsubishi), il risarcimento dei danni da loro subiti.
Con sentenza 47/2010 l’adito Giudice di Pace rigettò la domanda del P. e, a seguito dell’intercorsa transazione con la GROUPAMA Assicurazioni SpA, diede atto dell’avvenuta rinuncia della parte convenuta alla spiegata riconvenzionale.
Con sentenza 2184/2017 del 22-6-2017 il Tribunale di Vicenza ha rigettato il gravame del P.; in particolare il Tribunale ha ritenuto il sinistro avvenuto per esclusiva colpa dell’attore appellante, che, nell’effettuare la manovra di svolta a sinistra, aveva violato gli artt. 145 e 154 C.d.S., in quanto non aveva usato la massima prudenza nell’approssimarsi ad una intersezione, non aveva dato la precedenza a destra nell’impegnare l’intersezione ed aveva effettuato detta manovra senza essersi assicurato di non creare intralcio o pericolo agli altri utenti della strada; a dire del Tribunale, invero, sulla base dei rilievi planimetrici redatti dalla Polizia Municipale (secondo i quali la collisione era avvenuta nella corsia di pertinenza del T. e non al centro strada, con conseguente verbale per violazione, da parte del P., dell’obbligo di dare la precedenza di cui all’art. 145 C.d.S., commi 2 e 10,) nonchè delle dichiarazioni del teste S. (che aveva escluso che il T. si fosse fermato) e dello stesso T., era risultato che quest’ultimo avesse sì l’indicatore di sx azionato e l’intenzione di svoltare a sx, ma tanto non giustificava la mancata precedenza da parte dell’attore appellante, che da ciò aveva tratto l’ingiustificata illazione che l’auto del T. avrebbe subito svoltato a sx in via *****; nessuna responsabilità poteva, invece, essere imputata al T. che, procedendo nella propria corsia, aveva rallentato la marcia e segnalato con sufficiente anticipo (come previsto dall’art. 154 C.d.S.) la sua intenzione di svoltare a sx; nulla era invece emerso dalle risposte date dalle parti in sede di interpello (non essendo emerse confessioni), mentre era irrilevante che il verbale di contravvenzione fosse stato annullato nel giudizio di opposizione, atteso che in quest’ultimo non erano presenti le altre parti del presente giudizio.
Avverso detta sentenza P.G. propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
Resistono con controricorso C.E. e T.T.L. nonchè l’Allianz Ass.ni Spa (già RAS Assicurazioni).
RILEVATO
CHE:
Con il primo motivo il ricorrente, denunziando violazione dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., si duole, innanzitutto, che il Tribunale non abbia applicato, nella specie, la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c.; ed invero, a dire del ricorrente, doveva ritenersi negligente anche la condotta del T., che aveva proseguito la sua marcia lungo via *****, creando in tal modo pericolo o intralcio per la circolazione, violando quindi l’art. 140 C.d.S.; lamenta, inoltre, che il Tribunale, senza alcuna motivazione, violando l’art. 115 c.p.c., abbia ritenuto rilevanti le dichiarazioni del teste S., quando invece dette dichiarazioni dovevano considerarsi inattendibili, perchè contradditorie e provenienti da testimone conoscente del C.. Il motivo è inammissibile.
La censura, invero, sub specie di violazione di legge, si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie ed alla ricostruzione del fatto come operata dal giudice del merito, inammissibile in questa sede.
In ogni modo, non sussiste alcuna violazione dell’art. 2054 c.c., atteso che, come ripetutamente affermato da questa S.C. (v., tra le tante, Cass. 18631/2015) la ivi prevista presunzione di colpa ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, e non invece quando, come nel caso di specie, il giudice del merito abbia accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, sia l’esclusiva colpa di uno dei conducenti sia la regolare condotta dell’altro.
Nè sussiste la violazione dell’art. 115 c.p.c. (in tal senso sembra – v. pag. 5 ricorso – doversi intendere il riferimento all’art. 112 c.p.c. contenuto in rubrica, altrimenti privo di giustificazione, atteso che nella doglianza non c’è traccia di denunzia di violazione dell’art. 112 c.p.c.), che, come precisato da Cass. 11892/2016, può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche quando (come nella specie) il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha apprezzato le stesse in modo non conforme a quello auspicato dalla parte.
Non sussiste, comunque, alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto, come specificato da Cass. 7472/2017 “il vizio di omessa pronuncia ricorre ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall’omesso esame di un elemento di prova”
Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 2735 c.c., si duole che il Tribunale non abbia esaminato le dichiarazioni spontanee (di natura confessoria) rese dal T., nell’immediatezza dei fatti, agli agenti verbalizzanti, in base alle quali era risultato che lo stesso stava procedendo lungo la linea di mezzeria a bassissima velocità e con l’indicatore di direzione sinistro azionato (dichiarazioni che avevano poi portato all’annullamento, in sede di opposizione, del verbale di contravvenzione).
Anche detta censura è inammissibile perchè si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità.
In ogni modo il denunziato fatto non solo non è decisivo (avendo il Tribunale proceduto all’accertamento della responsabilità del P. proprio partendo dalla circostanza che il T. era in movimento e con l’indicatore di direzione sinistro azionato), ma è stato anche (come detto) preso in considerazione dal Giudice del merito, che ha peraltro espressamente statuito sulla rilevanza, in questo giudizio, dell’annullamento del verbale di contravvenzione da parte del Giudice di Pace in sede di opposizione.
Nè, comunque, sussiste violazione dell’art. 2735 c.c., atteso che, per detta disposizione, la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo (nel caso di specie agli agenti verbalizzanti) è liberamente apprezzata dal Giudice.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuno dei resistenti, in Euro 1.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019