Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19124 del 17/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2192-2019 proposto da:

TUSCIANO COSTRUZIONI SRL, RICORSO NON DEPOSITATO AL 22/01/2019;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona dei Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2903/4/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/04/2019 dal Presidente Relatore Dott. MARCELLO IACOBELLIS.

FATTO E DIRITTO

Il ricorso proposto da C.N., notificato il 29/10/2018, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 22/1/2019.

Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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