Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19280 del 17/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29838-2018 proposto da:

A.M., P.G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO FIORENTINO, rappresentati e difesi dagli avvocati GAETANO PAOLINO, MARIA ANNUNZIATA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6995/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2019 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso degli avvocati P.G. e A.M. per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 6995/2013 che, nel pronunciare sulle spese del giudizio di merito e di legittimità in procedimento di equa riparazione, avrebbe omesso di disporre la distrazione in favore dei predetti difensori;

vista la memoria difensiva;

esaminati gli atti;

rilevato che nel ricorso per cassazione (che gli attuali ricorrenti hanno erroneamente definito “in appello”) era stata formulata istanza di distrazione delle spese e che per mero errore materiale il Collegio giudicante ha omesso di provvedere;

che pertanto può accogliersi l’istanza di correzione (tra le varie, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017 Rv. 644292; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010 Rv. 613868).

P.Q.M.

La Corte ordina la correzione della sentenza n. 6995/2013 aggiungendosi, nell’ultima pagina, sia in motivazione (alla fine dell’ultimo periodo) che in dispositivo (parte finale) “con distrazione in favore degli avvocati P.G. e A.M.”.

Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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