LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. BILLI Stefania – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16010-2011 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA LEONE IV 54, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’ANGELO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI COSCARELLA;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SERIT SPA, CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA DI VITERBO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 446/2010 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 01/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/05/2019 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.
RITENUTO
Che:
B.A. impugnava la cartella di pagamento per Irpef, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, della dichiarazione mod. n. 770/2005, anno 2004, resa dal sostituto d’imposta, relativamente a redditi soggetti a tassazione separata provenienti, costituiti da emolumenti arretrati da lavoro dipendente del deceduto C.D. e l’adita CTP di Viterbo respingeva il ricorso, con decisione confermata dalla CTR del Lazio che, con la sentenza in epigrafe, respingeva l’appello della contribuente rilevando che il dedotto difetto di integrità del contraddittorio costituiva questione nuova, inammissibile nel giudizio di secondo grado, e che la cartella esattoriale soddisfava tutti i requisiti richiesti dalle norme che regolano la materia in esame, non essendo necessario, nel caso di specie, il preventivo invio dell’avviso bonario, avendo l’Ufficio effettuato una mera liquidazione sulla scorta dei dati forniti con la dichiarazione controllata.
La contribuente propone ricorso, con quattro motivi, mentre l’intimata Equitalia Serit s.p.a. non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
La ricorrente ha dapprima depositato documentazione attestante l’adesione al “condono fiscale 2011” e quindi rinuncia al ricorso datata 18/2/2019 e notificata alla controparte.
Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio (art. 391 c.p.c.), mentre nulla va statuito sulle spese del giudizio in difetto di attività dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019