LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16006-2017 proposto da:
FIN.INT SRL, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore MARCO LAZZERI, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO DEI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO ***** SNC *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2091/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
PREMESSO CHE:
– La società FIN.INT sr.l. ha notificato un ricorso, nei confronti della Curatela del Fallimento ***** snc *****, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 2091 del 2016 che, rigettando l’appello della FIN. INT srl, aveva confermato la statuizione del giudice di primo grado di revocatoria ordinaria di un atto di compravendita immobiliare intercorso tra la stessa FIN. INT e la società ***** snc;
– che nessuno si è costituito per resistere al ricorso;
– che nelle more della fissazione dell’Adunanza Camerale la società ricorrente ha depositato in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso.
P.Q.M.
La Corte, preso atto dell’atto di rinuncia al ricorso, dichiara l’estinzione del giudizio. Non occorre provvedere sulle spese. Non sussistono i presupposti ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tersa Civile, il 31 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019