Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.19565 del 19/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19018/2016 proposto da:

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINCIANA 25, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SCIAUDONE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI ANTONIO OSNAGO GADDA, ANGELO ZAMBELLI;

– ricorrente –

contro

D.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 1/E pal. G, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RIZZO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 02/02/2016 R.G.N. 1812/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’estinzione del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI ANTONIO OSNAGO GADDA.

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Milano con la sentenza n. 64/2016 aveva rigettato l’appello proposto da Alitalia spa avverso la sentenza con la quale il tribunale locale aveva accolto la domanda di D.P.S. diretta ad accertare la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, per il periodo 1.4.2012-31-7.2012 ed aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche condannando la società a versare al dipendente importo pari a tre mensilità della retribuzione globale di fatto oltre accessori, L. n. 183 del 2010, ex art. 32 comma 5.

Avverso la decisione della Corte milanese, confermativa della sentenza del tribunale, Compagnia Aerea Italiana spa (già Alitalia spa) aveva proposto ricorso affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso D.P.S.. I procuratori delle parti successivamente depos’itavano atto di rinuncia della società agli atti del giudizio, all’azione ed alle domande proposte con l’attuale ricorso e di accettazione da parte del D.P..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 390 c.p.c., in quanto intervenuta la rinuncia agli atti del giudizio, all’azione ed alle domande proposte con l’attuale ricorso da parte di Compagnia Aerea Italiana spa (già Alitalia spa) e di accettazione da parte del D.P., entrambe seguite alla conciliazione sottoscritta dalle parti in sede sindacale in data 22.11.2018.

Nulla per le spese del giudizio di legittimità in coerenza con il disposto dell’art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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