Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19603 del 19/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27972/2018 proposto da:

A.K., rappresentato dagli avvocati Ferrara Alessandro e Russo Jacopo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 10/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/06/2019 dal Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO

Che:

A.K., cittadino nigeriano, ha proposto ricorso avverso decreto del Tribunale di Napoli, in data 10 settembre 2018, di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, rilevando la scarsa credibilità del suo racconto (di essere stato vittima nel suo paese di azioni criminali a causa di un omicidio commesso dal fratello) e l’insussistenza di profili di rischio in caso di rimpatrio e di vulnerabilità personale. Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

Entrambi i motivi – il primo imputa al Tribunale di avere circoscritto indebitamente il perimetro della protezione umanitaria al pericolo di non-refoulment e il secondo di avere trascurato i rischi connessi al contesto socio-ordinamentale della Nigeria – sono inammissibili: il Tribunale ha escluso la sussistenza delle condizioni di legge per la protezione umanitaria in tutti i profili previsti dalla legge, risolvendosi il ricorso in un tentativo di ottenere una impropria rivisitazione di adeguati e incensurabili apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

Non è dovuto il raddoppio del contributo, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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