Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19624 del 19/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. R.G.

24316/2018 sollevato dal TRIBUNALE DI FIRENZE con ordinanza n. R.G.

1343/2017 del 17/07/2018 nel procedimento vertente tra:

V.V., da una parte;

e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CANIPANIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DELLA RICERCA, dall’altra;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO ROBERTO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CELENTANO CARMELO, che visto l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione del giudice del lavoro.

CONSIDERATO

CHE:

Il tribunale di Firenze, a seguito della dichiarazione di incompetenza del tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza del 17.7.2018 ha sollevato conflitto negativo di competenza chiedendo che la Corte di cassazione dichiarasse la competenza del tribunale di Torre Annunziata a decidere la causa promossa da V.V. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca avente ad oggetto l’annullamento del trasferimento presso l’ambito Toscana ***** e l’assegnazione presso una sede definitiva nell’ambito della provincia di Napoli, previa corretta assegnazione di 55 punti nella mobilità relativa all’a.s. 2016/2017.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, mentre le parti del giudizio di merito non hanno svolto attività difensiva.

RILEVATO

CHE:

il ricorso deve essere accolto in applicazione della giurisprudenza consolidata di questa Corte (da ultimo ordinanza n. 506 del 2019; cui acide 6458/2018) secondo la quale, nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall’art. 413 c.p.c., in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio; di talchè il giudice competente dev’essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio (purchè dotato di un minimo di struttura sufficiente per la sua operatività) e non invece in relazione al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (Cass. 29 febbraio 2012 3111; Cass. 15 ottobre 2007 n. 21562 del 2007); conseguentemente, la disposizione di cui all’art. 413 c.p.c., comma 5, secondo la quale “competente per territorio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”, va interpretata nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz’altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, tale accezione essendo l’unica compatibile con l’anzidetta ratio legis, che l’art. 413 c.p.c., comma 5, condivide con quella che ispira la disciplina dei precedenti commi secondo e quarto (così, espressamente, Cass. 4 giugno 2004 n. 10691).

Nel caso di specie V.V., attrice nel giudizio di merito, al momento del deposito del ricorso introduttivo era beneficiaria di assegnazione in via provvisoria presso Istituto scolastico in Torre Annunziata;

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere quindi accolto nei sensi in cui è stato proposto dal Tribunale di Firenze; e le parti rimesse davanti al giudice dichiarato competente, che, alla luce di quanto esposto, va individuato nel Tribunale di Torre.Annunziata.

Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Torre Annunziata innanzi al quale la causa andrà riassunta; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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