LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sezione –
Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sezione –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24115/2017 proposto da:
EDISON S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO BUCELLO e SIMONA VIOLA;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL LAGO DI COMO E FIUMI BREMBO E SERIO, FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI BACINO IMBRIFERO MONTANO – FEDERBIM, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO MARIA DE MATTEIS, rappresentati e difesi dagli avvocati MARCO RADICE e SERGIO CESARE CEREDA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 149/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 20/07/2017;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2019 dal Consigliere MARIA ACIERNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Giovanni Battista Conte e Sergio Cesare Cereda.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha dichiarato inammissibile l’appello principale proposto dalla S.P.A. Edison avverso la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche relativa alla debenza e alla determinazione del sovracanone inerente la centrale elettrica di *****. E’ stato evocato in giudizio, fin dal primo grado, il Consorzio del bacino imbrifero del lago di Como e dei fiumi Brembo e Serio (d’ora in poi denominato Consorzio B.I. M.). E’ intervenuta, anch’essa fin dal primo grado, la Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano (d’ora in poi denominata Federbim).
1.1 A sostegno della declaratoria d’inammissibilità dell’appello principale è stato affermato che l’art. 133 c.p.c., nella parte in cui prevede che la comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza non è idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare non si applica a quei procedimenti che sono regolati da previsioni normative speciali e che, come nella specie, contengono norme derogatorie relative alla decorrenza di termini anche perentori dalla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria. La norma generale ha lo scopo di neutralizzare gli effetti della comunicazione telematica integrale dei provvedimenti ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, senza tuttavia incidere sulle norme processuali speciali che espressamente ancorino la decorrenza del predetto termine alla comunicazione di cancelleria. In relazione al procedimento davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (d’ora in avanti denominato T.R.A.P.), l’art. 189 del T.U. prevede che l’appello sia proposto nel termine di 30 giorni dalla notificazione del dispositivo, ai sensi dell’art. 183, mediante ricorso notificato nei modi indicati nei precedenti artt. 151 e 155. A sua volta, l’art. 183, prevede che il cancelliere annoti in apposito registro il deposito della sentenza ed entro tre giorni dal deposito la trasmetta con gli atti all’ufficio del registro, dandone avviso alle parti. Quando la sentenza viene restituita, il cancelliere, nei cinque giorni successivi, ne esegue la notificazione alle parti, mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione (art. 183, comma 4). E’ stato precisato nella sentenza impugnata, che la giurisprudenza più risalente aveva stabilito che il termine di 30 giorni dovesse decorrere dalla notificazione di cui all’art. 183, comma 4, ma l’orientamento opposto si è affermato di recente con riferimento al termine per proporre il ricorso per cassazione (Cass. 15144 del 2011 e tra le altre S.u. n. 10453 del 2015). Alla luce di questo più recente ma consolidato arresto si attribuisce rilevanza alla data di notificazione o comunicazione purchè integrale della pronuncia, a prescindere dalla circostanza della previa registrazione della stessa. A tale conclusione si perviene valorizzando la portata dell’art. 8 della prima parte della tariffa di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, e nell’art. 2 della tabella allegata la decreto in forza delle quali non esiste più l’obbligo di registrazione per tutte le sentenze civili ed anche per quelle per cui permane l’obbligo il cancelliere è tenuto a rilasciarne copia a fini di prosecuzione del giudizio prima della registrazione stessa. Ne consegue che il termine perentorio per proporre appello avverso le sentenze dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche decorre dalla data della comunicazione (o notificazione) integrale del dispositivo, sia se questo adempimento avviene prima della registrazione, (con l’avviso di deposito al fine di procedere alla registrazione), sia se avviene (in forma integrale) solo successivamente alla registrazione ex art. 183, comma 4. Essenziale è che si pervenga alla notificazione indicata nell’art. 189 e, più esattamente che si metta in condizione la parte di conoscere il contenuto della decisione assunta. Tale condizione, indipendentemente dall’essere stata posta in essere ex art. 183, commi 3 o 4 T.U. Acque Pubbliche, integra il dies a quo da cui scatta il termine perentorio. Nella specie, la sentenza è stata notificata il 29/7/2015, ex art. 183, comma 3, mentre l’impugnazione è stata notificata a mezzo posta con plichi spediti il 19 dicembre 2015.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Edison, accompagnato da memoria, affidato a due motivi. Hanno depositato controricorso La Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano (Federbim) ed il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e fiumi Brembo e Serio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Nel primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 183 e 189, oltre che dell’art. 133 c.p.c., e art. 12 preleggi.
L’appello non può essere ritenuto tardivo, in quanto la comunicazione ex art. 183, comma 3, costituisce un mero avviso, laddove la notificazione idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 189 è solo quella di cui al comma 4. Il dato normativo è inequivocabile e l’interpretazione assunta nella sentenza impugnata è contra legem. I due adempimenti, ovvero la mera comunicazione dell’avvenuto deposito e la notificazione integrale non possono essere posti sullo stesso piano, avendo funzioni processuali diverse ed autonome.
4. Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 111 Cost., e dei principi del giusto processo per aver fondato, il T.S.A.P. la propria decisione su un’interpretazione imprevedibile senza tenere conto dell’affidamento processuale riposto dalle parti nei consolidati orientamenti precedenti.
5. Entrambe le censure sono infondate e possono essere trattate congiuntamente in quanto logicamente connesse.
In primo luogo, deve rilevarsi che l’orientamento adottato dal T.S.A.P. costituisce lo sviluppo di un’elaborazione di principi processuali relativi al procedimento in questione che prende le mosse da S.U.15144 del 2011 nella quale è stata affermata l’irrilevanza della registrazione della sentenza ai fini della decorrenza del dies a quo per il decorso del termine perentorio per l’impugnazione. Nella stessa pronuncia si è definita la nozione di perspective overruling riferendola proprio a quel cambio di orientamento e all’esigenza di salvaguardare in caso di mutamento imprevedibile l’affidamento processuale della parte. Da questo arresto in poi, le Sezioni Unite hanno reiteratamente confermato il principio della irrilevanza dell’avvenuta registrazione e dell’incidenza determinante della prima notificazione o comunicazione integrale della pronuncia, ritenendo scriminante la conoscenza o conoscibilità del testo integrale (S.U. 26578 del 2013; 10453 del 2015) anche dopo l’interpolazione processuale dell’art. 133 c.p.c., sopracitata. (S.U. 8048 del 2018). L’orientamento, del tutto fermo in relazione alla tempestività del ricorso per cassazione, è stato con una pronuncia molto recente confermato anche in relazione a fattispecie identica a quella dedotta nel presente giudizio, ovvero in relazione all’impugnazione della sentenza del T.R.A.P. (S.U. 5642 del 2019). Il principio dal quale muove la decisione è il medesimo che è stato posto a sostegno delle pronunce produttive dell’orientamento consolidato sopra illustrato. Da un lato l’irrilevanza della registrazione e la centralità della notificazione del testo integrale della pronuncia da impugnare, dall’altro l’inapplicabilità dell’art. 133 c.p.c., comma 2, novellato per effetto del D.L. n. 90 del 2014, convertito nella L. n. 114 del 2014, nella parte in cui prevede che la comunicazione ancorchè integrale della pronuncia non è idonea a far decorrere il termine breve, trattandosi di previsione non applicabile ai procedimenti per i quali, anche prima della novella processuale, per esigenze di celerità, predeterminate in via legislativa, era prevista la comunicazione o notificazione come adempimento di cancelleria dal quale scaturisce il decorso del termine perentorio per impugnare previsto dalla legge.
6. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. Le spese processuali sono compensate nei confronti di tutti i controricorrenti in relazione alla formazione ancora in fieri al momento della proposizione del presente ricorso dell’orientamento accolto con riferimento alla impugnazione della sentenza del T.R.A.P..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite nei confronti di entrambi i controricorrenti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019