Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.19922 del 23/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3775/2015 proposto da:

CONEROBUS MOBILITA’ INTERCOMUNALE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FONTANA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO LUCCHETTI, ALBERTO LUCCHETTI;

– ricorrente –

contro

M.E., I.S., F.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO NICOLAI 22, presso lo studio dell’avvocato MARIO FANTACCHIOTTI, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCO BOLDRINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 486/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 28/07/2014 R.G.N. 150/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

La Corte: VISTI gli atti e sentito il consigliere relatore.

RILEVATO

che con sentenza n. 486 in data 12 giugno – 28 luglio 2014 la Corte di Appello di ANCONA rigettava i gravami proposti da CONEROBUS S.p.a. contro M.E., F.A. e I.S. avverso le sentenze nn. 59/2014, 470/2013 e 97/2014, pronunciate, rispettivamente in senso favorevole ai suddetti appellati, con la condanna della società al pagamento delle spese relative al secondo grado del giudizio, all’uopo liquidate;

che avverso la suddetta pronuncia n. 486/14 CONEROBUS S.p.a. – soc. per la mobilità intercomunale proponeva ricorso per cassazione, come da atto in data 26 gennaio 2015, cui hanno resistito i suddetti sigg.ri M. E., F. A. e I. S. mediante controricorso del 13-02-2015.

CONSIDERATO

che successivamente, a seguito di fissazione della pubblica udienza di trattazione il 20 marzo 2019, CONEROBUS ha rinunciato al ricorso come da relativi distinti atti datati sette febbraio 2019, sottoscritti dal suo rappresentante e dai procuratori costituiti per la medesima società ricorrente, avv.ti A. e A. Lucchetti, nonchè dai tre controricorrenti per adesione insieme al loro procuratore, avv. Franco Boldrini;

che in proposito sono stati anche prodotti in copia precedenti verbali di conciliazione in sede sindacale, datati 29 marzo 2018;

che, pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo, ex artt. 390-391 c.p.c., per intervenute rinunzie al ricorso de quo, debitamente sottoscritte ed accettate dagli aventi diritto;

che, di conseguenza, con riferimento a detta estinzione, nulla va comunque disposto in ordine alle spese, avuto riguardo alle menzionate accettazioni;

che, essendo il procedimento definito con declaratoria di estinzione per rinuncia, non ricorrono ovviamente i presupposti di legge per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, il cui versamento infatti è dovuto soltanto nel caso d’integrale rigetto dell’impugnazione, ovvero perchè questa risulti inammissibile o improcedibile.

P.Q.M.

la CORTE dichiara ESTINTO il processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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