Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.19943 del 23/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20471-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO PALMERI, GIUSEPPE DEL GIUDICE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2898/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza n. 44/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino in accoglimento del ricorso proposto da F.V. avverso avviso di accertamento IVA IRPEF 2009;

il contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. il controricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 8 e 10, documentando altresì il pagamento ivi prescritto;

2. sussistono i presupposti previsti da tale disposizione legislativa, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione speciale tributaria della quale è parte l’Agenzia delle Entrate, che è stata radicata prima del 24 ottobre 2018 nonchè pendente a quella data, e che non rientra tra quelle escluse dal comma 5 della disposizione legislativa medesima.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6 conv..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2019

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