Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20163 del 25/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19968-2018 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUGGERO FAURO n. 102, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO COSTANTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO RUSSO.

– ricorrente –

contro

S.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 121/2018 del TRIBUNALE di LANCIANO, depositata il 26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato C.D. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. ***** emesso dal Giudice di Pace di Lanciano in favore di S.T. a fronte di un credito relativo ad alcuni lavori edili eseguiti da quest’ultimo in favore dell’opponente.

Con sentenza n. 252/2016 il Giudice di Pace rigettava l’opposizione confermando il decreto opposto.

Interponeva appello il C. e si costituiva tardivamente lo S. per resistere al gravame, eccependone in via preliminare l’inammissibilità per mancato rispetto dei termini di comparizione.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 121/2018, il Tribunale di Lanciano dichiarava l’inammissibilità dell’appello, escludendo qualsiasi possibilità di sanare il vizio derivante dal mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’arL.342 c.p.c., stante la natura indisponibile degli effetti dell’inosservanza di detta norma.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il C. affidandosi ad un unico motivo.

S.N., intimato, non ha svolto attività difensiva in questo giudizio di cassazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento di appello per violazione degli artt. 164,359,342 e 156 c.p.c. perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l’appello per mancato rispetto dei termini di comparizione, senza considerare che la parte appellata si era costituita in seconde cure.

La doglianza è fondata.

Ed invero la costituzione dell’appellato, ancorchè eseguita tardivamente, spiega effetto sanante del vizio derivante dal mancato rispetto dei termini minimi di comparizione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 156 c.p.c., u.c., poichè l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo.

Inoltre va considerato che la dedotta violazione non comporta comunque l’inammissibilità dell’impugnazione. Merita infatti di essere ribadito il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui il vizio afferente il mancato rispetto dei termini di comparizione potrebbe al massimo comportare, nel caso di mancata costituzione dell’appellato, la rinnovazione della citazione in appello entro un termine perentorio assegnato dal giudice del gravame, con conseguente sanatoria della nullità con effetto retroattivo ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 2, essendo la relativa norma compatibile con la disciplina del processo di appello (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8539 del 05/05/2004, Rv.572643 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13128 del 28/05/2010, Rv.613312).

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata, con conseguente rinvio della causa al Tribunale di Lanciano, in persona di diverso giudice, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di Cassazione, al Tribunale di Lanciano in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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