LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22824-2017 proposto da:
H.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FATTORE MARCO;
– ricorrente –
contro
MINISTRO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 472/2017 della CORTE d’APPELLO di TRIESTE, depositata il 28/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO MARIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Trieste ha rigettato la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, formulata dal cittadino pakistano del K.H.Y..
A sostegno della decisione ha affermato che grazie all’approfondimento istruttorio effettuato mediante rapporto C01 sull’area di provenienza è emerso che la regione pur afflitta da forti tensioni militari, politiche e religiose, non soffre di un conflitto armato generalizzato tale da mettere in pericolo tutti i civili residenti ma solo una ristretta cerchia di soggetti che, per il loro inserimento in contese politiche o religiose, corrono un pericolo grave per l’incapacità dell’autorità statuale di controllare tali conflitti.
Aggiunge la Corte che il cittadino straniero non ha adempiuto in modo circostanziato all’onere di allegazione e che la documentazione prodotta fa emergere il ruolo marginale avuto dal ricorrente nel partito di appartenenza.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Vi è controricorso del Ministero dell’Interno (controricorso privo di motivazione) Nel primo motivo si denuncia la totale mancanza di motivazione nel provvedimento impugnato in relazione alla domanda di protezione umanitaria nonchè il vizio di omessa pronuncia. Al riguardo il ricorrente indica di aver prospettato tale censura nell’atto di appello con specificazione puntuale (pag. 11 atto d’appello).
Nel secondo motivo viene denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2017, artt. 3 e 14, perchè la Corte d’appello pur avendo rilevato l’esistenza di una grave situazione d’instabilità e di mancanza di protezione delle autorità statuali, ha escluso la sussistenza della stessa.
Si ritiene di dover affrontare in primo luogo il secondo motivo per ragioni di priorità logica. Al riguardo, al di là della rubricazione del motivo, dal contenuto dello stesso emerge univocamente che si sia inteso censurare la radicale carenza di motivazione in relazione al rigetto della domanda riguardante le diverse fattispecie di protezione sussidiaria. La censura è manifestamente fondata. La motivazione in relazione alle domande di protezione internazionale ed umanitaria è del tutto generica ed apodittica tanto da non consentire di comprendere le rispettive ragioni di rigetto. Il riferimento all’accertamento officioso della situazione generale del paese non contiene alcuna indicazione del risultato dell’indagine svolta, in palese violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.
Anche il primo motivo, relativo alla insussistenza della motivazione sulla protezione umanitaria deve essere accolto, essendo del tutto omessa qualsiasi giustificazione argomentativa sul rigetto di questa domanda.
In conclusione il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 marzo 2019 Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019