Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.20269 del 25/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 16014/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R. TRASPORTI E LOGISTICA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, R.I., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Silvestro CARBONI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Germanico, n. 172, presso lo studio legale dell’avv. Michelangelo SALVAGNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6724/18/2017 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata in data 20/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

– premesso che la presente controversia, avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP per il periodo d’imposta 2011, con il quale venivano ripresi a tassazione costi non deducibili, rientra tra quelle definibili ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018;

– considerato che la società controricorrente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 cit., provvedendo al deposito della copia della domanda avanzata all’Agenzia delle entrate, corredata dalla prova del pagamento di quanto dovuto, ed ha chiesto la sospensione del giudizio.

P.Q.M.

dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2019

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