LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Mario – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24635-2017 proposto da:
B.E., ricorso non depositato al 2/11/2017;
– ricorrente –
contro
UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentar.te pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 815/2017 della CORTE D’APPELLO di RONLk, depositata il 07/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.
RITENUTO
che B.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 14 ottobre 2015 che ha rigettato la sua domanda proposta nei confronti di Unicredit s.p.a. in tema di illegittimo trattamento dei dati personali, nonchè contro quella della Corte d’appello di Roma del 7 febbraio 2017, che ha dichiarato inammissibile l’appello contro la pronuncia di primo grado;
che resiste la Unicredit s.p.a. con controricorso;
che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.
CONSIDERATO
che il ricorso, notificato il 6 settembre 2017, non risulta depositato in cancelleria fino alla data del 2 novembre 2017, per cui l’iscrizione a ruolo è stata effettuata dalla parte più diligente;
che il mancato rispetto dell’onere di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, comporta l’improcedibilità del ricorso;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;
che a tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
che sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 28 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2019