Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20432 del 29/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20453-2018 proposto da:

N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA SCHERA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1009/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO dei 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/04/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

RILEVATO

che:

Con sentenza del 28/5/2018, la Corte d’appello di Torino ha respinto l’impugnazione proposta da N.S. avverso la pronuncia del Tribunale, di rigetto delle domande intese ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria, a seguito del diniego di riconoscimento, reso dalla Commissione territoriale.

Ha proposto ricorso Nwafgar Stanley sulla base di unico motivo.

CONSIDERATO

che:

Il ricorso non è stato notificato al Ministero dell’Interno e pertanto, non essendo stato instaurato il contraddittorio, va dichiarato inammissibile.

Non v’è luogo alla pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2019

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