Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.20667 del 31/07/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12487/2019 proposto da:

D.G.F., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Dora Magaudda giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà sulla minore D.G.C., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Paolo Vasaperna, giusta procura in calce al controricorso;

contro

Procuratore Generale presso la Corte di appello d Messina e Procuratore Generale della Corte di Cassazione.

FATTO E DIRITTO

Letta l’ordinanza della Prima Sezione Civile di questa Corte n. 9764 dell’8 aprile 2019 con cui pronunciando sul ricorso n. 29495/2016, proposto da D.G.F. nei confronti di C.A., il ricorso in questione è stato accolto;

letta l’istanza di correzione di errore materiale con cui si chiede di eliminare l’inciso “sezione minorenni” contenuto nella parte dispositiva del provvedimento indicato;

ritenuta la natura di mero errore materiale dell’indicato inciso.

P.Q.M.

visti gli artt. 391-bis, 380-bis c.p.c., come novellati dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, aggiunto dalla Legge di Conversione n. 197 del 2016, dispone di eliminare l’inciso “sezione per i minorenni” di conseguenza stabilendo:

“P.Q.M. La Corte accoglie i motivi di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità”

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472