LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5467/2017 R.G. proposto da:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del suo procuratore speciale Dott. C.N., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Adriana 5 – Pal. A, presso lo studio dell’avvocato Simone De Martino, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Marcello Ghelardi, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
BLUE PANORAMA AIRLINES S.P.A. IN A.S., in persona del Commissario Straordinario L.G., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Liegi 28, presso lo studio dell’avvocato Laura Pierallini, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
AEREOPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Prisciano 42 presso lo studio dell’avvocato Enzo Fogliano giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
AXA CORPORATE SOLUTIONS S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, in persona del Procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore Dott. A.G., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini 27, presso lo studio dell’avvocato Raffaele Sperati, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Corrado Bregante e Angelo Merialdi, giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
ALLIANZ S.P.A., in persona del Procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore Ca.Ca., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini 27, presso lo studio dell’avvocato Raffaele Sperati, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Corrado Bregante e Angelo Merialdi giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1070/2016 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 12/05/2016.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2018 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;
uditi gli Avv. Luigi occhiuto in sostituzione di Simone De Martino, Enzo Foglianì, Raffaele Sperati, Gianluigi Ascenzi per delega dell’avv. Laura Pierallini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dell’impugnazione proposta dalla Unipolsai S.p.a. e il rigetto delle altre.
RITENUTO
La Unipolsai S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, al quale hanno resistito con controricorso la Blue Panorama Airlines S.p.a. e la Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.a.
Quest’ultima ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale, articolato in cinque motivi.
Hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale tutte e tre le assicurazioni e la Blue Panorama Airlines S.p.a. La Axa S.p.a. e la Allianz S.p.a. hanno entrambe proposto ricorso incidentale, articolato in due motivi.
CONSIDERATO
Fra le eccezioni preliminari, vi è quella, sollevata dalla Blue Panorama Airlines S.p.a., di inammissibilità del ricorso principale per tardività. Sebbene tale eccezione sia stata declinata in relazione alla violazione del termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., costituisce dovere di questa Corte verificare, anche d’ufficio, l’osservanza anche del termine “breve” previsto dall’art. 325 c.p.c.
Il decorso di tale termine dipende dalla data di notificazione della sentenza impugnata, dichiaratamente avvenuta il 21 dicembre 2016 a mezzo PEC.
Sennonchè, che la società ricorrente, pur dichiarando di aver ricevuto la notificazione della sentenza, non ha prodotto in giudizio l’atto notificato.
Nelle more della decisione è stata pubblicata la sentenza delle Sezioni unite n. 8312 del 25 marzo 2019, relativa alla questione giù pendente alla data di assunzione della causa in decisione della individuazione dei limiti entro cui possa essere rilevata l’improcedibilità o la tardività del ricorso per cassazione accompagnato dal deposito di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva dell’attestazione di conformità del difensore del D.L. n. 179 del 2002, ex art. 16-bis, comma 9-bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012.
E’ opportuno che l’incidenza di tale decisione sulla procedibilità del presente ricorso sia discussa nel contraddittorio con le parti. Pertanto, la causa deve essere rimessa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019