LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17184-2017 proposto da:
FINMONEY SAS DI G.M. E C IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, rappresentata e difesa dall’avvocato SETTIMIO DI SALVO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
IMI SUD SRL;
Nonchè da:
IMI SUD SRL, in persona dell’Amministratore e Custode Giudiziario p.t. Dott. Z.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentata e difesa dall’avvocato BENEDETTO MIGLIACCIO giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
FINMONEY SAS DI G.M. E C IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, rappresentata e difesa dall’avvocato SETTIMIO DI SALVO giusta procura speciale in calce al ricorso principale;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 2149/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale; accoglimento del ricorso principale;
udito l’avvocato SETTIMIO DI SALVO.
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che in udienza il difensore di Fin Money sas ha depositato sentenza di questa Corte che definisce giudizio connesso, avente le medesime parti di questo, rinvia a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo relativo al ricorso n. 8129/ 2017.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019