Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.20781 del 01/08/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2457-2016 proposto da:

B.G., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, V. GIAN GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, rappresentati e difesi dagli avvocati GIULIANO FRANCIS DINELLI, ROSANNA MAGRO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1157/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

RILEVATO

che la dottoressa A.V. e un gruppo di altri medici convennero in giudizio il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero dell’economia e finanze e l’Università di Pisa davanti al Tribunale di Firenze e, assumendo di non aver percepito alcun compenso per il periodo nel quale avevano regolarmente frequentato diverse scuole di specializzazione presso l’Università degli studi di Pisa, chiesero che fosse riconosciuto il loro diritto ad un’adeguata remunerazione, come previsto dalle specifiche direttive comunitarie in materia, nella misura di Euro 11.103,82 per ogni anno di frequenza ai corsi suddetti;

che si costituirono in giudizio i convenuti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda;

che il Tribunale rigettò la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione;

che la sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 18 giugno 2015, ha rigettato l’appello e, modificando la motivazione resa dal Tribunale, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dei Ministeri e dell’Università convenuti;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze propongono ricorso la dottoressa A.V. ed altri quindici medici indicati in epigrafe, con unico atto affidato ad un motivo ed affiancato da memoria;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che il ricorso è stato notificato al Ministero dell’istruzione, università e ricerca, al Ministero dell’economia e finanze ed all’Università di Pisa presso la sede dell’Avvocatura distrettuale di Firenze anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, come sarebbe dovuto avvenire ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11;

che, pertanto, deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Avvocatura generale dello Stato, concedendo termine ai ricorrenti, per tale incombenza, di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Avvocatura generale dello Stato, concede termine ai ricorrenti, per tale incombenza, di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

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