Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.20904 del 05/08/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13903/2018 proposto da:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.H.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4770/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2019 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

FATTO E DIRITTO

Il collegio, rilevato che con ordinanza di questa Corte n. 11749/19 è stata rimessa alle Sezioni Unite Civili non solo la questione in ordine alla retroattività o meno del D.L. n. 113 del 2008, ma anche lo scrutinio sui principi elaborati da questa Corte con la sentenza n. 4455/2018;

che, pertanto, appare quanto mai opportuno rinviare a nuovo ruolo in attesa che intervenga sulle questioni sopra illustrate la decisione del Supremo Collegio.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2019

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