Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.20974 del 06/08/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17301-2017 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO, in persona del Direttore Generale pro tempore Dott. S.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, rappresentata e difesa dall’avvocato KURT ASCHBACHER giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SC.MU.RE.CH.;

– intimati –

Nonchè da:

G.B.C., quale unico erede di SC.MU.RE.CH., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CRISCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO PASQUINELLI giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO in persona del Direttore Generale pro tempore Dott. S.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, rappresentata e difesa dall’avvocato KURT ASCHBACHER giusta procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 38/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di BOLZANO, depositata il 11/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

RILEVATO

che la trattazione del ricorso comporta l’esame di questione di rilevanza nomofilattica in materia di responsabilità sanitaria.

P.Q.M.

rinvia alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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