LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21644-2015 proposto da:
I.A., IA.AL., rappresentati e difesi dall’avvocato CLAUDIA ORSINI;
– ricorrenti e c/ricorrenti all’incidentale –
contro
IA.AL., I.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA P.L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAOLO IOSSA, rappresentati e difesi dall’avvocato PIERO PEPPUCCI;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali-
avverso la sentenza n. 368/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 16/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Perugia-sezione distaccata di Todi, con sentenza n. 63 del 2012, rigettò la domanda proposta da Ia.Al., I.A. e I.P. nei confronti di C.E., C.S. e M.V., di demolizione o arretramento del fabbricato sito in Comune di *****, asseritamente edificato su terreno in comproprietà con gli attori, ovvero di pagamento del doppio del valore della superficie occupata ai sensi dell’art. 938 c.p.c., oltre al risarcimento del danno.
1.1. Il Tribunale qualificò l’azione esperita dagli attori come actio negatoria e la giudicò infondata in considerazione della ritenuta validità ed efficacia del preliminare di vendita delle porzioni immobiliari sulle quali era stato realizzato il contestato ampliamento del fabbricato, in riferimento al quale i convenuti avevano offerta banco iudicis la somma di Euro 5,164,57.
2. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza depositata in data 16 giugno 2015, ha rigettato la domanda degli attori sulla base di una diversa motivazione, ritenendo che la corte comune fosse stata, in realtà, acquisita dai convenuti C. ai sensi dell’art. 818 c.c.
3. Ricorrono per la cassazione della sentenza Ia.Al., I.A. e I.P., sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso C.E. e M.V., e propongono ricorso incidentale affidato a due motivi, ai quali resistono con controricorso i ricorrenti principali, che eccepiscono la tardività del ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
2. Il ricorso principale è inammissibile sotto il profilo strutturale, in quanto totalmente carente della esposizione sommaria dei fatti di causa, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 3.
Si tratta di requisito richiesto dalla norma indicata a pena di inammissibilità, la cui carenza non è superabile con il ricorso ad altri atti e fonti (ex plurimis, Cass. Sez. U 18/05/2006, n. 11653; Cass. 02/08/2016, n. 16103; Cass. 28/06/2018, n. 17036).
3. Il ricorso incidentale, che prospetta motivi di doglianza inammissibili per le ragioni di seguito precisate, è deciso senza previa valutazione dell’eccezione di tardività formulata dai ricorrenti principali, in applicazione del principio della ragione più liquida (ex plurimis, Cass. Sez. U 08/05/2014, n. 9936).
4. Con il primo motivo è denunciata nullità della sentenza e/o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, e si lamenta che la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore nel ritenere che si era formato il giudicato sul capo della sentenza di primo grado di condanna degli originari convenuti al pagamento della somma offerta banco iudicis. Si trattava di condanna accessoria e dipendente dalla statuizione che era stata oggetto di riforma in appello, sicchè l’accoglimento dell’appello aveva travolto anche la declaratoria di efficacia del preliminare inter partes ed il conseguente obbligo di pagamento che derivava da esso.
4.1. La doglianza è inammissibile.
I ricorrenti incidentali denunciano la violazione del principio sancito dall’art. 112 c.p.c., che non è configurabile quando – come nella specie – il giudice d’appello abbia ricostruito la questione di fatto e di diritto diversamente dal giudice di primo grado, rimanendo nell’ambito del petitum e della causa petendi prospettati dalle parti (cfr. Cass. 11/01/2019, n. 513; Cass. 22/01/2002, n. 696).
Per contro, il rilievo della Corte d’appello avente ad oggetto il giudicato interno, che si sarebbe formato sul capo della sentenza di primo grado che conteneva la condanna di essi appellati al pagamento dell’importo offerto banco iudicis, avrebbe dovuto essere censurato come violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 336 c.p.c., comma 1.
5. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo come modificato dalla L. n. 263 del 2005, e si contesta la carenza di motivazione della compensazione delle spese.
5.1. Il motivo è inammissibile in quanto solo formalmente denuncia violazione di legge, censurando in realtà la motivazione con la quale la Corte d’appello ha giustificato la disposta compensazione delle spese di lite. Secondo il consolidato indirizzo, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti fissati dalle tabelle vigenti (ex plurimis e da ultimo, Cass. 04/08/2017, n. 19613).
6. L’esito del giudizio di legittimità giustifica la compensazione delle spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti.
PQM
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019
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