Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.21026 del 06/08/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18699-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’Avvocato NICOLA BULTRINI, rappresentato e difeso dagli avvocati ENRICO MARELLO, GIANLUCA ZANDANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1803/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva accolto l’appello proposto da C.E. avverso la sentenza n. 488/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento IRPEF IRAP annualità 2007-2008 che traevano origine da indagini bancarie, all’esito delle quali erano emersi maggiori redditi non dichiarati in funzione dell’attività imprenditoriale di compravendita e riparazione di aeromobili, in aggiunta all’attività di consulenza per le procedure di immatricolazione e manutenzione di aeromobili;

il contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. il contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 8 e 10, documentando il pagamento ivi prescritto;

2. sussistono i presupposti previsti da tale disposizione legislativa, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione speciale tributaria della quale è parte l’Agenzia delle Entrate, che è stata radicata prima del 24 ottobre 2018 nonchè pendente a quella data, e che non rientra tra quelle escluse dal comma 5 della disposizione legislativa medesima.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 conv. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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