LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26215/2018 R.G. proposto da:
G.L., rappresentato e difeso dall’avv. Michele Aufiero, con domicilio in *****.
– RICORRENTE –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.
– INTIMATO –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Asti n. 7458/2018, depositata in data 28.6.2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11.7.2019 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.
RILEVATO
CHE:
– la notifica del ricorso per cassazione è stata irritualmente effettuata presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato;
– che il Ministero della Giustizia non si è costituito.
P.Q.M.
ordina la rinnovazione della notifica del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato, concedendo il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019