Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.21034 del 06/08/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4113-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FEDERICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ACCATTATIS, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO CAPRIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 401/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 06/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI PIERPAOLO.

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 401/03/15 depositata in data 6 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale dell’Umbria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 231/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Terni con cui erano stati riuniti e accolti i ricorsi proposti dalla società Federica S.r.l., avverso due avvisi di accertamento per II.DD. e IVA 2006-7;

– Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo due motivi che illustra con memoria. La contribuente si è difesa, depositando controricorso.

CONSIDERATO

che:

– Con la memoria depositata dall’Agenzia delle Entrate è stata depositata la copia di due istanze avanzate dalla società Federica S.r.l., di definizione di liti pendenti D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, relative ai due avvisi di accertamento oggetto del processo, in relazione alle quali l’Agenzia stessa ha chiesto la sospensione del processo;

– Osservato che la presente controversia, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, appare definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata.

P.Q.M.

letto il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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