Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.21078 del 07/08/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11027-2016 proposto da:

M.G., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, con studio in SESTO CALENDE VIA VITTORIO VENETO 2 rappresentato e difeso da se medesimo;

– –

contro

COMUNE DI REGGIO CALABRIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 436/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di REGGIO CALABRIA, depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2019 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del 1 motivo di ricorso e rigetto dei restanti.

FATTI DI CAUSA

M.G., M.A.M., M.A. e Ma.Am., in qualità di eredi di M.A., proponevano ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria avverso l’avviso di liquidazione relativo all’ICI 1994 sugli immobili di proprietà del de cuius siti nel medesimo comune, rilevando che quest’ultimo non poteva essere soggetto passivo di imposta nel 1994 essendo deceduto il *****.

Nel corso del giudizio il Comune inviava una nota ove dava atto di aver adottato un provvedimento di autotutela sulla scorta dei rilievi mossi dagli eredi annullando l’avviso di liquidazione.

La CTP, pertanto, con sentenza in data 16.10.2001 dichiarava cessata la materia del contendere senza nulla disporre sulle spese.

Proposta impugnazione avverso detta pronuncia da parte del contribuente in punto di disciplina delle spese, la CTR della Calabria con sentenza in data 30.3.2015 rigettava il gravame. Avverso detta sentenza M.G. proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Il Comune intimato non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso introduttivo del presente giudizio, indica sotto la dizione “motivi di impugnazione” quattro censure rispettivamente intitolate 1) “L’incostituzionalità in corso di causa”; 2) “La mancanza del soggetto passivo di imposta (IIa), Differenze tra l’annullamento (in autotutela) dell’atto di ufficio e la cessazione della materia del contendere (IIb); 3) La negligenza, la pervicacia del Comune e 4) La mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e contraddittorietà (IV) che si riassumono in una critica generica della sentenza impugnata senza peraltro l’indicazione di alcuna delle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c..

A riguardo giova sottolineare che “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito. (Cass., Sez. 6-2, n. 11603/18).

Ne deriva, pertanto, che il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo stati formulati i motivi secondo le regole previste.

Nulla a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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