Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.21087 del 07/08/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Cirillo Ettore – Presidente –

Dott. Locatelli Giuseppe – Consigliere –

Dott. Napolitano Lucio – Consigliere –

Dott. Condello Pasqualina – Consigliere –

Dott. Gilotta Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2332/2014 proposto da:

L.C.S. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Romanelli del foro di La Spezia e dall’avv. Enrico Dante, presso il cui studio in Roma, via Tacito, 10, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– costitutita –

per l’annullamento della sentenza n. 81/13 del Commissione Tributaria Regionale della Liguria emessa inter partes il 20 giugno 2013;

letta l’istanza 25 luglio 2018, con la quale l’Agenzia delle Entrate, a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni in L. n. 96 del 2017, ha domandato la dichiarazione di estinzione del giudizio, sulla base della nota prot. 16221 del 15 maggio 2018 con la quale la Direzione Provinciale di La Spezia dell’Agenzia delle Entrate, in riferimento alla presente causa, ha comunicato la presentazione, da parte della contribuente, della domanda di definizione della controversia e l’avvenuto pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;

letti i documenti allegati all’istanza, che provano gli adempimenti previsti a carico del contribuente per l’estinzione del giudizio;

letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso del 9 febbraio 2018 della ricorrente;

letta la memoria 25 luglio 2018 dell’Agenzia delle Entrate, che, sulla base della nota 15.5.2108 della Direzione Provinciale di La spezia e dell’avvenuto pagamento previsto a carico del contribuente, ha domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

RITENUTO

che per legge le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

RITENUTO

che per la definizione agevolata non opera il raddoppio del contributo unificato (Cass., 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione e, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2011, art. 11, cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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