LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Cirillo Ettore – Presidente –
Dott. Locatelli Giuseppe – Consigliere –
Dott. Napolitano Lucio – Consigliere –
Dott. Condello Pasqualina – Consigliere –
Dott. Gilotta Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel ricorso iscritto al n. 4629/2014 proposto da:
Portigon AG – Succursale di Milano, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Fedele, presso il cui studio in Roma, via XX Settembre, 1,
è domiciliata;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
per l’annullamento della sentenza n. 85/36/13 del Commissione Tributaria Regionale della Lombardia emessa inter partes il 27 giugno 2013:
letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., per cessazione dalla materia del contendere a seguito del riconoscimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del credito tributario della ricorrente;
preso atto dell’accettazione della predetta rinuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche in merito alla totale compensazione delle spese e per gli effetti di cui all’art. 391 c.p.c., u.c..
RITENUTO
che nulla debba statuirsi in ordine al raddoppio del contributo unificato (cass., 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019