Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.21089 del 07/08/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Cirillo Ettore – Presidente –

Dott. Locatelli Giuseppe – Consigliere –

Dott. Napolitano Lucio – Consigliere –

Dott. Condello Pasqualina – Consigliere –

Dott. Gilotta Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10969/2014 proposto da:

P.R., rappresentato e difeso dagli avv. Mariagrazia Bruzzone del foro di Genova e dall’avv. Emanuele Coglitore, presso il cui studio è domiciliato in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

per l’annullamento della sentenza n. 112/2013 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, emessa inter partes il 24 ottobre 2014:

letta l’istanza 2.11.2018, con la quale l’Agenzia delle Entrate, a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni in L. 96 del 2017, ha domandato la dichiarazione di estinzione del giudizio, sulla base della nota prot. 84970 del 15 maggio 2018 con la quale la Direzione Provinciale di Genova dell’Agenzia delle Entrate, in riferimento alla presente causa, ha comunicato la presentazione, da parte della contribuente, della domanda di definizione della controversia e l’avvenuto pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;

letti i documenti allegati all’istanza, che provano gli adempimenti previsti a carico del contribuente per l’estinzione del giudizio;

letta, in particolare, la domanda di definizione agevolata prodotta dalla ricorrente.

RITENUTO

che per legge le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

RITENUTO

che per la definizione agevolata non opera il raddoppio del contributo unificato (Cass., 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione e, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2011, art. 11, cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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