LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 752-2017 proposto da:
D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.
MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO SPINOSA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3579/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/06/2016 R.G.N. 1841/2014.
RILEVATO
che, con sentenza depositata il 23.6.2016, la Corte di Appello di Roma ha respinto sia il gravame interposto dalla RAI-Radiotelevisione S.p.A. che quello interposto da D.G., con ricorsi depositati entrambi in data 7.5.2014, avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede, resa il 7.11.2013, con la quale, in parziale accoglimento della domanda del dipendente, era stato accertato e dichiarato il diritto di quest’ultimo ad essere inquadrato nel superiore livello III del CCL RAI S.p.A. a decorrere dal maggio 2009, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori di legge; che, per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso D.G. articolando due motivi;
che la RAI S.p.A. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria;
che il P.G. non ha formulato richieste.
CONSIDERATO
che, preliminarmente, deve rilevarsi che la società controricorrente ha provveduto a depositare, presso la cancelleria della Sezione lavoro di questa Corte, copia del verbale di conciliazione sottoscritto, in data 31.5.2017, dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione lavoro, dal D., dal procuratore speciale della società e dai rispettivi difensori, regolarmente notificato ai sensi dell’art. 372 codice di rito;
che, nella memoria, alla quale è allegato il predetto accordo transattivo, si richiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, avendo le parti convenuto, dinanzi al Tribunale di Roma, la rinunzia a tutto il contenzioso formatosi tra le stesse;
che, avuto riguardo all’accordo transattivo raggiunto dalle parti in ordine ai fatti per cui è causa – ed alla conseguente richiesta della società datrice di lavoro -, debba ritenersi che le stesse non abbiano più interesse a proseguire il processo;
che, va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che, in considerazione dell’accordo transattivo raggiunto, le spese del presente giudizio sono interamente da compensare tra le parti, come, peraltro, da queste ultime stabilito.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019