LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17823/2018 proposto da:
O.E., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Minacapilli Lia, giusta procura speciale;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il 14/05/2018 udita la relazione della causa svita nella Camera di consiglio del 04/07/2019 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Caltanisetta, con decreto in data 14/5/2018 ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa in ordine alle istanze avanzate da O.E. nato in *****, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria. Il richiedente asilo proveniente dalla ***** aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di SIRACUSA di essere fuggito dal proprio paese in quanto professava la religione cristiana ed era stato perseguitato dalla setta musulmana dei ***** a causa della grave situazione sociopolitica dello stato della Nigeria interessato da numerosi conflitti etnico-politici e religiosi sanguinosi e violenti.
Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato a tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 e art. 112 c.p.c., perchè il giudice territoriale non ha adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria ed ha rigettato la domanda del richiedente asilo sulla base del criterio della scarsa credibilità soggettiva, escludendo protezione internazionale senza, tuttavia, procedere ad alcun accertamento istruttorio sul contesto socio-politico, che doveva essere compiuto in correlazione con i profili di rischio dedotti dal richiedente in relazione alla vicenda determinante l’espatrio.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale ha errato nel ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19,D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento alla forma residuale della protezione per motivi umanitari, perchè il Tribunale di Caltanisetta ha omesso ogni valutazione in ordine alla dedotta condizione di difficoltà soggettiva del richiedente in relazione alla vicenda determinante l’espatrio, e nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria.
Il ricorso è inammissibile in quanto non risulta dagli atti l’avvenuta notifica all’Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui alD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 4 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019