LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7747-2018 proposto da:
FIERA DI ROMA S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati DOMENICO DE FEO e MARCO MARAZZA, che la rappresentano e difendono;
– ricorrenti –
contro
O.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE, 112, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PAVAROTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO CASELLA, FRANCESCO TANCA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/01/2018 r.g.n. 2076/2017;
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO
1. che la Corte d’appello di Roma, respinto il reclamo incidentale di O.C., in parziale accoglimento del reclamo proposto da Fiera di Roma s.r.l. in concordato preventivo, ed in parziale riforma della sentenza resa in sede di opposizione, nel resto confermata, ha condannato la detta società al pagamento in favore di O.C., a titolo di risarcimento del danno, di un’indennità pari alle retribuzioni globale di fatto non percepite dal 13.9.2016 al 3.11.2016, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Fiera di Roma s.r.l. in concordato preventivo sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso;
3.che il PG ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
4. che la società ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso della società sottoscritto per accettazione da O.C. e dal relativo difensore con allegato verbale di conciliazione giudiziale intervenuto tra le parti.
CONSIDERATO
1. che stante la rinunzia al ricorso deve essere dichiarata la estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
2. che avendo la parte intimata aderito ritualmente alla rinunzia non si fa luogo alla statuizione di condanna alle spese di lite ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4;
3. che in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione delgiudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 30/09/2015 n. 19560).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2019