Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.21327 del 12/08/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15584/2014 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. GIANTURCO 1, C/O STUDIO PAVAROTTI & C., presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA CRISCUOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato NATALE BONFIGLIO;

– ricorrente –

contro

S.G., ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIA;

– intimati –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. GIANTURCO 1, C/0 STUDIO PAVAROTTI & C., presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA CRISCUOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato NATALE BONFIGLIO;

– ricorrente successivo –

contro

C.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO ALOISI;

– controricorrente al ricorso successivo –

e contro

ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIA, in persona dell’Assessore in carica, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 808/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 31/05/2013 r.g.n. 1752/2011.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1 Con sentenza depositata il 31 maggio 13 la Corte d’appello di Messina, per quanto qui rileva, ha confermato le sentenze emesse in prime cure dal Tribunale della stessa sede, con le quali l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina era stata condannata a pagare ai dottori S.G. e C.P. – medici convenzionati per la medicina generale e per quella dei servizi – il compenso di cui all’art. 17 Accordo Integrativo Regionale (AIR) 27.2.04, che, pur inizialmente corrisposto dal datore di lavoro, era stato sospeso dall’Azienda in base a parere emesso dal Comitato Regionale di Medicina Generale;

2. per la cassazione della sentenza ricorre l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina con due separati ricorsi – ognuno contro ciascun medico e il difensore distrattario delle spese, avv. Francesco Aloisi affidandosi a due motivi di identico contenuto;

3. C.P. resiste con controricorso; S.G. nonchè la Regione Siciliana e il relativo Assessorato per la Salute – nei cui confronti si erano celebrati i gradi di merito – sono rimasti intimati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

4. con il primo motivo dei ricorsi l’azienda ricorrente denuncia violazione e/o erronea applicazione del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 12, per avere la sentenza impugnata negato valore vincolante al parere emesso il 30.11.04 dal Comitato Regionale di Medicina Generale, che aveva fondato la decisione della azienda di interrompere la corresponsione del compenso di cui all’art. 17 Accordo Integrativo Regionale (AIR) del 27.2.04 e di recuperare quanto già erogato a tale titolo, poichè incompatibile con l’attività svolta dal medico convenzionato per la medicina generale che, contestualmente, espletasse – come gli odierni controricorrenti – anche attività nel settore della medicina dei servizi.

Sostiene, al riguardo, l’ASL ricorrente che, secondo la sentenza n. 25272/07 di questa Corte Suprema, tali pareri costituirebbero delle vere e proprie ricognizioni negoziali di interpretazione autentica delle disposizioni contrattuali, di cui assumerebbero il medesimo valore, risultando pertanto vincolanti;

5. il motivo va disatteso;

6. è pacifico inter partes che gli odierni controricorrenti sono medici convenzionati per la medicina generale che contestualmente espletano anche attività in medicina dei servizi;

7. questa Corte ha già affermato (sentenza n. 6267/ 2016, sentenza n. 7176/2017), in controversie aventi medesimo oggetto e decise dalla stessa Corte di appello di Messina, che il D.P.R. n. 270 del 2000, art. 12, non prevede alcuna vincolatività dei pareri o degli indirizzi emessi, in materia di applicazione e interpretazione degli accordi regionali, dal Comitato Regionale di Medicina Generale, ma gli attribuisce la competenza a definire gli accordi medesimi e a formulare proposte ed esprimere pareri e indirizzi sulla corretta loro applicazione;

è stato pertanto rilevato, con orientamento che questa corte intende ribadire, che tale parere, non riveste natura normativa nè di contratto od accordo collettivo nazionale di lavoro;

ciò conduce alla infondatezza della doglianza, formulata proprio sul rilievo della ritenuta medesima natura dei pareri in questione e dell’Accordo Integrativo Regionale del 27.2.04;

8. la valutazione del secondo motivo, avente ad oggetto la riforma del capo di condanna alla spese a carico dell’Azienda nei due gradi di merito, risulta assorbita dal rigetto del primo;

9. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell’avv. Francesco Aloisi, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2019

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