Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.21330 del 12/08/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30095/2014 proposto da:

PROVINCIA DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 119-A, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SIENI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNA ALBANESE;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 72, presso lo studio dell’avvocato ALDO SIMONCINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAVERIO CASTELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6009/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/06/2014 R.G.N. 10736/2011.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1.- con sentenza n. 6009/14, depositata il 30 giugno 2014, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Roma, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per compenso di lavoro straordinario, aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato la Provincia opponente al pagamento di somme per lo stesso titolo;

2.- la corte territoriale ha ritenuto infondato l’appello, considerando provato lo svolgimento di lavoro straordinario, sulla base dei prospetti prodotti, escludendo pure l’incompatibilità del pagamento con altra indennità di turno percepita dal lavoratore;

3. ha proposto ricorso per cassazione l’amministrazione provinciale di Roma;

4. P.M. ha resistito con controricorso, illustrato da memorie ex art. 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

5. con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c., e degli artt. 115 e 116c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel ritenere provato il lavoro straordinario sulla base dei tabulati privi dei dovuti requisiti formali e sostanziali (poichè non recanti la autorizzazione, non indicanti la causale dello straordinario, non corredati dai prospetti riepilogativi mensili e dai fogli attestanti il prolungamento) e delle prove testimoniali;

6. con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 3, e dell’art. 17 comma 5 del CCNL 6.7.1995 del personale non Dirigente Enti locali in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, affermando il diritto al pagamento dello straordinario nonostante l’assenza della autorizzazione preventiva al suo svolgimento di lavoro straordinario, con violazione anche delle norme di contabilità pubblica in materia di determinazione del fondo per prestazioni di lavoro straordinario (art. 14 CCNL 14.99, art. 31 CCNL 6.7.95) e considerando anche l’incompletezza dei tabulati di cui al primo motivo (non recanti il numero preciso di ore);

7. con il terzo motivo (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione delle norme contrattuali del personale non dirigente degli Enti Locali disciplinanti il lavoro straordinario (art. 14 CCNL 1.4.99, art. 31 CCNL 6.7.95). in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello non tenendo conto dell’incompatibilità tra compensi per turnazione e compensi per lavoro straordinario, e, in particolare del fatto che la Provincia avesse provato come al dipendente furono erogate somme per la turnazione, negli stessi periodi per cui lo stesso chiede il pagamento dello straordinario:

8. il ricorso è infondato;

9. il primo motivo e il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della valutazione della prova dello straordinario sia documentale che testimoniale, e della sua autorizzazione, svolta dalla corte di merito, sono inammissibili, poichè pur formulando deduzioni dei motivi come vizi di violazione di legge, in realtà la ricorrente propone una valutazione alternativa e difforme della prova raccolta, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia opposta a quella motivatamente argomentata dalla corte di merito, che ha evidenziato compiutamente l’adeguatezza dei tabulati del salario accessorio, presi a base dal Tribunale per il calcolo (che recavano con chiarezza l’indicazione che “il lavoro straordinario è stato effettuato e controllato dal capo servizio in conformità alle leggi, ai regolamenti ed agli ordini di servizio” nonchè la sottoscrizione del Comandante), precisando pure come dalla prova testimoniale si evincessero le modalità di raccolta dei dati e di compilazione dei tabulati stessi;

la corte ha, in definitiva, chiaramente evidenziato come le attestazioni presenti sui documenti prodotti per provare lo svolgimento del lavoro straordinario possano essere interpretate come una ratifica del lavoro straordinario di carattere equipollente alla autorizzazione, anche alla luce della prova testimoniale (cfr. pag. 3 ove si riporta la prassi, riferita dai testi, di ottenere autorizzazione orale, in seguito a telefonata alla sala operativa, a permanere in servizio oltre l’orario, aspetto ritenuto compatibile con le mansioni dei lavoratori interessati, appartenenti alla Polizia provinciale e con le caratteristiche di imprevedibilità del prolungamento dell’orario correlate alle situazioni contingenti del servizio, es.incidenti stradali);

10. del resto, come in più occasioni chiarito da questa corte, la valutazione sull’assolvimento dell’onere probatorio in ordine al lavoro straordinario prestato costituisce accertamento di fatto (Cass. n. 12434 del 2006; Cass. n. 3714 del 2009), così come quello in ordine alla mancata fruizione di permessi e ferie, per cui esso è censurabile in sede di legittimità secondo i canoni imposti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione tempo per tempo vigente, sicchè la censura formulata da parte ricorrente a mente di tale disposizione senza tenere conto che la sentenza impugnata è sottoposta al regime novellato, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, delle cui prescrizioni non si cura, è inammissibile;

parimenti compete al giudice del merito il potere di valutare gli elementi di prova, comprese le presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione “minimale” delle ore prestate in aggiunta all’orario normale (Cass. n. 6623 del 2001; cfr. Cass. n. 11615 del 1995; Cass. n. 12884 del 1999);

11. il terzo motivo, a sua volta ripropositivo di medesime doglianze affrontate dalla corte di appello, è infondato; ed infatti la corte ha affrontato la doglianza sulla incompatibilità tra compensi per lavoro straordinario e indennità di turnazione, escludendo la duplicazione retributiva sulla scorta dell’art. 22 del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali che, nel disciplinare la possibilità di istituire turni giornalieri di lavoro prevede la relativa indennità volta a compensare “interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro” evidenziando la differenza ontologica tra la medesima indennità, per come definita, e la funzione di retribuzione dell’eventuale lavoro prestato oltre il normale orario, chiarendo pure che in nessuna norma collettiva si esclude la corresponsione di tale indennità ove il lavoratore superi l’orario normale (e precisando come una tale esclusione sarebbe illogica poichè il disagio del lavorare su turni non viene certamente meno in caso di superamento del normale orario di lavoro);

12. pertanto il ricorso deve essere rigettato;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2019

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