LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10073/2018 proposto da:
S.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Principe Umberto n. 35, presso lo studio dell’avvocato Lombardi Giorgio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.P., S.F., elettivamente domiciliati in Roma, Via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell’avvocato Russo Michele, rappresentati e difesi dall’avvocato Iacopini Fabrizio, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
C.R., S.E., S.L.;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del 07/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2019 dal cons. Dott. MELONI MARINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che ha concluso per l’inammissibilità:
udito, per il ricorrente, l’Avvocato Lombardi Giorgio che si riporta alle memorie per l’accoglimento;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato Iacopini Fabrizio che si riporta per l’inammissibilità.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Bologna con ordinanza n.4729/2017, ha respinto il ricorso proposto da S.P. avverso il provvedimento con il quale il Giudice Tutelare del Tribunale di Massa dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di apertura della amministrazione di sostegno in favore della madre del ricorrente B.P. e conseguente nomina di un amministratore di sostegno.
In particolare risulta dal provvedimento impugnato che la madre novantaquattrenne del ricorrente, pur essendo affetta da limitazioni nei movimenti e da decadimento senile in considerazione della età avanzata, è in grado di attendere ai propri interessi anche patrimoniali e che le difficoltà ricollegabili alla età avanzata non rappresentano un ostacolo nella gestione delle attività della vita quotidiana, stante anche la presenza del figlio F., in grado di assicurare mediante l’ausilio di una badante adeguata protezione ed assistenza.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione il ricorrente affidato a due motivi e memoria.
B.P. e S.F. resistono con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per non avere il giudice di merito valutato e motivato in ordine alla incapacità della B. di attendere ai propri interessi anche patrimoniali stante le difficoltà ricollegabili alla età avanzata, la demenza senile e la perdita di lucidità, come documentate nel certificato di invalidità e in base alle dichiarazione del medico di base escusso in udienza.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione della normativa vigente in materia che attribuisce una finalità di tutela all’istituto dell’amministrazione di sostegno.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Occorre premettere che, come questa Corte ha più volte ribadito ce l’adozione di una misura limitatrice della sfera di autonomia della persona, come l’amministrazione di sostegno ha quali presupposti l’infermità o la menomazione fisica o psichica della persona, oggettivamente verificabili, che determinino l’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi. L’età avanzata non è di per sè sola motivo da giustificare l’adozione della misura richiesta.
Ciò premesso, nel caso specifico il giudice di merito ha adeguatamente motivato sulla idoneità della ricorrente a badare ai propri interessi pur essendo affetta da limitazioni nei movimenti e da decadimento senile in considerazione della età avanzata. Risulta dalla sentenza impugnata che la B. è in grado di attendere ai propri interessi anche patrimoniali e che le difficoltà ricollegabili alla età avanzata non rappresentano un ostacolo nella gestione delle attività della vita quotidiana, stante anche la presenza del figlio F., in grado di assicurare mediante l’ausilio di una badante adeguata protezione ed assistenza.
Il ricorso deve quindi essere respinto con compensazione delle spese del giudizio di legittimità stante la particolarità della materia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 4 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2019