LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 139/2014 proposto da:
S.O., S.L.M., S.C., S.J.T., elettivamente domiciliati in Roma, Via Fulcieri Paulucci dè Calboli n. 1, presso lo studio dell’avvocato Grossi Dante, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato S.O., giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA;
– intimata –
avverso ordinanza della Corte d’appello di Catanzaro, pubblicata il 3/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/07/2019 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
udito, per i ricorrenti, l’avvocato DANTE GROSSI, che ha chiesto l’accoglimento.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Catanzaro, con ordinanza depositata in data 3/12/2013, – in controversia concernente una domanda promossa da S.O., S.L.M., S.C. e S.J.T. per la condanna dell’amministrazione provinciale di Vibo Valentia al risarcimento dei danni conseguenti all’irreversibile trasformazione di terreni di proprietà dei primi, occupati in via d’urgenza nel 1991 in assenza di un successivo decreto di espropriazione, – in sede di gravame promosso dalla Provincia di Vibo Valentia, avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Vibo Valentia, che aveva quantificato il danno in Euro 17,50 al mq, secondo la valutazione operata dal consulente tecnico nominato, ha respinto l’istanza degli appellati-appellanti incidentali S., di revoca dell’ordinanza collegiale della Corte d’appello, che aveva disposto la rinnovazione delle indagini tecniche, senza decidere le questioni pregiudiziali di inammissibilità dell’appello, sollevate dagli stessi appellanti -appellanti incidentali. Avverso la suddetta pronuncia, S.O., S.L.M., S.C. e S.J.T. propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Provincia di Vibo Valentia (che non svolge attività difensiva). I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo, che la Corte d’appello non avrebbe potuto disporre una rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio sul merito della causa, senza prima vagliare l’ammissibilità, ex art. 342 c.p.c., dell’appello proposto dalla Provincia di Vibo Valentia,; con il secondo motivo, si lamenta poi la mancata emanazione di un’ordinanza, ex art. 348 bis e ter c.p.c., di inammissibilità dell’appello principale, in difetto di ragionevole probabilità di suo accoglimento.
2. Il ricorso è inammissibile, essendo diretto nei confronti di una mera ordinanza collegiale adottata dalla Corte d’appello, la quale, in sede di reclamo/istanza di revoca, rimettendo al prosieguo ogni decisione sulle questioni pregiudiziali sollevate dagli appellati-appellanti incidentali, ha respinto l’istanza di revoca dell’ordinanza collegiale istruttoria della Corte d’appello, che aveva disposto la rinnovazione delle indagini tecniche, senza decider su questioni pregiudiziali di inammissibilità dell’appello principale.
Anche il ricorso straordinario per cassazione (ove tale possa essere qualificato il presente ricorso), secondo la giurisprudenza di questa Corte su tale istituto, può ammettersi solo avverso i provvedimenti che, pur avendo forma diversa dalla sentenza, presentino tuttavia i requisiti della decisorietà (che consiste nell’attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato) e della definitività (vale a dire che non sia soggetto a un diverso mezzo d’impugnazione, dovendosi altrimenti esperire anzitutto tale mezzo – appello, reclamo o quant’altro) (cfr. Cass. S.U. 27073/2016).
L’ordinanza in oggetto non ha carattere decisorio e quindi il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile.
Inoltre, questa Corte ha già chiarito (Cass. 10422/2019; Cass. 5510/2016, in motivazione) che “qualora il giudice d’appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell’impugnazione, ritenendo di non ravvisare un’ipotesi di inammissibilità ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell’appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omissa pronuncia non è configurabile su questioni processuali”.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2019