Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.21378 del 13/08/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20658/2018 proposto da:

E.L., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Ottaviano, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2019 dal cons. Dott. LUCIA TRIA.

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Ancona, con decreto pubblicato il 22 maggio 2018, respinge il ricorso proposto da E.L., cittadino nigeriano proveniente da *****, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) le dichiarazioni del ricorrente sulle ragioni che lo avrebbero costretto a lasciare il Paese di origine anche laddove credibili restano confinate nei limiti di una vicenda di vita privata e di giustizia comune, atteso che integrano timori privi di concreti riscontri e neppure sussiste una condizione oggettiva di pericolo direttamente riferibile all’interessato in relazione alla situazione generale della zona geografica di provenienza;

b) pertanto il ricorrente avrebbe dovuto chiedere protezione al proprio Paese e attendere l’esito di tale richiesta, visto che dalle fonti consultate risulta che in Nigeria, ad eccezione dei territori settentrionali controllati dal gruppo terroristico *****, gli strumenti di giustizia per i casi comuni, come quello rappresentato dal richiedente, esistono e sono amministrati dai capi tribù, che svolgono le funzioni di mediatori ed arbitri nei conflitti intra ed extra familiari;

c) dall’esame delle fonti non risulta che il territorio lungo il fiume Niger in cui sono compresi l'***** (da cui proviene il ricorrente) e il ***** sia interessato da un vero e proprio conflitto armato interno, tale da comportare la concessione della protezione sussidiaria;

d) nella zona si riscontrano episodi di violenza connessi allo stato di povertà delle fasce di popolazione locale che non fruiscono dei benefici derivanti dallo sfruttamento dei giacimenti petroliferi ma si tratta di una situazione che non rappresenta, di per sè, un pericolo per la vita e l’incolumità delle persone e comunque l’interessato non ha dimostrato la sussistenza di un rischio personalizzato e concreto di subire la condanna alla pena di morte o trattamenti inumani o degradanti nel Paese di origine ovvero di essere esposto ad un concreto pericolo per la propria incolumità in conseguenza della situazione di violenza esistente nel proprio Paese da configurare come “conflitto armato interno”;

e) mancano, quindi, le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria;

f) quanto alla valutazione della domanda di protezione umanitaria non si può prescindere dalla rilevata condizione del Paese di provenienza e dall’esistenza di strumenti istituzionali, ancorchè privati, che hanno la funzione di proteggere i propri membri, come si è detto;

g) in tale situazione, le condizioni individuali di vulnerabilità rappresentate dal ricorrente, anche se credibili e giustificate, non consentono tuttavia di accordare la protezione umanitaria, tanto più che non sono stati allegati percorsi di socializzazione in Italia e gli evidenziati problemi di salute non sono gravi, come risulta dalla documentazione medica;

3. il ricorso di E.L. domanda la cassazione del suddetto decreto per tre motivi; il Ministero dell’Interno resta intimato.

CONSIDERATO

CHE:

Sintesi dei motivi.

1. il ricorso è articolato in tre motivi;

2. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione: a) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 4 con riguardo alla valutazione di non credibilità della vicenda personale narrata dal richiedente (e omesso esame di un fatto decisivo); b) del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5 e 7; del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, comma 1-bis, ovvero del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), ovvero della protezione umanitaria;

2.1. si rileva che la decisione del Tribunale non è condivisibile perchè è fondata su un erroneo apprezzamento della vicenda personale vissuta dal richiedente e su una erronea valutazione del contesto socio-politico della Nigeria;

2.2. in particolare, la condizione di grave indigenza e la persecuzione attuata dal gruppo familiare della matrigna del richiedente non può essere considerata una questione privatistica in quanto ha comportato violenze e minacce di morte all’indirizzo del ricorrente rispetto alle quali l’interessato non può trovare protezione da parte delle autorità nigeriane, come dimostra l’esito delle denunce fatte alla Polizia;

2.3. si tratta di una situazione generale in Nigeria, come è confermato anche dai report delle fonti più autorevoli, ove si evidenzia che per le “vendette private” le autorità non sono in grado di offrire un’adeguata protezione alle vittime;

2.4. pertanto il racconto del ricorrente avrebbe dovuto essere considerato credibile applicando i criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3;

2.5. in considerazione di tale situazione complessiva altri giudici di merito hanno accordato la protezione sussidiaria in analoghe fattispecie;

2.6. comunque la descritta situazione giustifica, quanto meno, la concessione della protezione umanitaria;

3. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione di molteplici disposizioni di legge, nonchè dell’art. 16 della direttiva Europea 2013/32 e del D.Lgs.n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il Tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del richiedente derivante da una situazione di violenza indiscriminata come definita dalla CGUE, che dilaga in tutta la Nigeria;

3.1. il ruolo attivo del giudice del merito comporta la necessità di acquisire informazioni attendibili sulla situazione del Paese di provenienza per metterle in relazione con le dichiarazioni rese dall’interessato alla Commissione territoriale e nel corso del giudizio, non potendo formare il proprio convincimento soltanto sulla credibilità soggettiva del richiedente e sull’adempimento dell’onere di provare una situazione di pericolo per la propria incolumità nel Paese di origine;

3.2. nella specie il Tribunale ha del tutto omesso un’indagine officiosa sull’effettivo contrasto alla violenza privata svolto dalle autorità federali e statali in Nigeria e, in particolare in ***** (ove si hanno violente manifestazioni dell’instabilità politica del Paese), con violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e art. 14, lett. c).

4. con il terzo motivo si denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: a) omessa pronuncia sui motivi posti a fondamento della domanda, con conseguente violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, nonchè degli artt. 3 e 111 Cost.; b) violazione degli artt. 6 e 13 CEDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art. 46 della direttiva 2013/32/CE, per totale mancanza di motivazione sulla domanda diretta ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari;

4.1. si sottolinea, in particolare, che la mancanza della motivazione sul punto è tanto più grave per il fatto che, in assenza dell’esame della videoregistrazione della Commissione territoriale, il richiedente non è stato neppure ascoltato in udienza, nè sono stati escussi i testi indicati.

Esame delle censure.

5. i tre motivi – da esaminare insieme, data la loro intima connessione devono essere accolti con riguardo al profilo di censura relativo alla motivazione meramente del decreto impugnato, che si riscontra nell’intero provvedimento, tanto più che nella parte dedicata alla protezione umanitaria si rinvia per relationem alla precedente parte riguardante la protezione internazionale;

5.1. infatti si tratta di una motivazione inidonea ad esplicitare le ragioni logico-giuridiche poste a base delle relative statuizioni, oltretutto priva del necessario elemento della concisa esposizione dei fatti posti a base del diritto controverso;

5.2. deve essere ricordato che, per costante giurisprudenza di questa Corte – pur dopo la modifica dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 17, che ha portato alla sostituzione della sostituendo “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” con la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” – è pacifico che un elemento indispensabile della sentenza (o di altro provvedimento decisorio come l’attuale decreto) sia la definizione del fatto da cui nasce il diritto preteso, che va comunque narrato, non in termini prolissi, ma nei suoi elementi rilevanti per la decisione, quali risultanti al termine dell’istruttoria, considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l’art. 132 cit., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l’indicazione dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (vedi per tutte: Cass. 11 novembre 2010, n. 22845; Cass. 10 dicembre 2015, n. 24940);

5.3. con indirizzi altrettanto fermi la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, in tema di contenuto della sentenza (o del provvedimento di carattere decisorio), la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzare esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. 20 gennaio 2015, n. 920; Cass. 22 giugno 2015, n. 12864);

5.4. la sentenza (o il provvedimento) sono nulli ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, se manchi del tutto l’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. 15 marzo 2002, n. 3828);

5.5. è stato altresì affermato che il canone della chiarezza e della sinteticità espositiva degli atti processuali (di parte e di ufficio) è uno dei pilastri su cui si basa il giusto processo, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 2, e in coerenza con l’art. 6 CEDU (arg. ex Cass. 4 luglio 2012, n. 11199; Cass. 30 aprile 2014, n. 9488);

5.6. infine, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una “motivazione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Cass. SU 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007;n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009);

5.7. il decreto impugnato, in primo luogo, risulta del tutto privo della sintesi del racconto del richiedente e cioè della suddetta concisa definizione del fatto da cui nasce il diritto preteso – che, come si è detto, è un elemento che non può mancare in una sentenza così come in generale in un provvedimento decisorio essendo essenziale per la comprensione del ragionamento logico-giuridico che ha portato alla decisione – la cui assenza già rende, di per sè, viziato il provvedimento;

5.8. a ciò va aggiunto che la maggior parte della motivazione del decreto peraltro risulta poco appagante in quanto contiene una serie di elementi come la descrizione della normativa che disciplina le varie forme di protezione internazionale o umanitaria – che non sono essenziali o che addirittura non riguardano il thema decidendum (come la lunga digressione sul ruolo di capi tribù in Nigeria), sicchè il loro inserimento non risulta certamente conforme al suddetto canone della sintesi cui il legislatore chiede al giudice di uniformarsi, attraverso il tratto conciso (art. 132 c.p.c.) e succinto (art. 118 disp. att. c.p.c.) e quindi il rispetto dei principi del giusto processo (Cass. 2 agosto 2012, n. 13886);

5.9. d’altra parte, nei pochi passi che si riferiscono al caso di specie, la motivazione del decreto risulta del tutto apodittica e tale da non esplicitare le ragioni per le quali in concreto:

a) pur non escludendo la credibilità del racconto del ricorrente, il Tribunale ne ha escluso la rilevanza solo perchè quelle narrate sono vicende che restano confinate nei limiti della vita privata e della giustizia comune, senza quindi esplicitare le ragioni di tale valutazione, alla luce dei consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte secondo cui:

(i) se risulta che lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi derivanti da liti tra privati per ragioni proprietarie o familiarie, quindi, imputabili a soggetti non statuali – che come “vicende private” di regola sono estranee al sistema della protezione internazionale – è possibile ricondurre indirettamente – per la mancanza di tutela offerta – tali situazioni allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b); (vedi, per tutte: Cass. 1 aprile 2019, n. 9043);

(ii) le minacce di morte da parte di una setta religiosa integrano gli estremi del danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 e non possono essere considerate un fatto di natura meramente privata anche se provenienti da soggetti non statuali, sicchè l’adita autorità giudiziaria ha il dovere di accertare, avvalendosi dei suoi poteri istruttori anche ufficiosi ed acquisendo le informazioni sul paese di origine, l’effettività del divieto legale di simili minacce, ove sussistenti e gravi, ovvero se le autorità del Paese di provenienza siano in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente (tra le altre: Cass. 15 febbraio 2018, n. 3758);

b) anche l’osservazione secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto chiedere protezione al proprio Paese e attendere l’esito di tale richiesta risulta altrettanto criptica e poco coerente con la vicenda sub judice in cui si fa riferimento a due – inutili – denunce presentate dall’interessato alla Polizia per averne protezione e priva di riferimenti rispetto all’indagine officiosa svolta sull’effettivo contrasto alla violenza privata offerto dalle autorità federali e statali in Nigeria e, in particolare, in *****, che è un elemento centrale per la corretta valutazione della presente fattispecie;

c) pure la motivazione del rigetto della domanda di permesso per motivi umanitari risulta priva di specifici collegamenti alla fattispecie esaminata e inidonea a spiegare le ragioni della relativa decisione che non può conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, ma deve essere il frutto di valutazione autonoma avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti di tale distinta forma di protezione (vedi, per tutte: Cass. 12 novembre 2018, n. 28990);

5.10. si tratta, quindi, di una motivazione che, nel suo complesso corrisponde perfettamente alla suindicata nozione di “motivazione apparente” perchè pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – e, anzi, in molte parti sovrabbondante – tuttavia risulta costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento effettuato dal Tribunale con riguardo alle anzidette fondamentali statuizioni di carattere decisivo (vedi, per tutte: Cass. 7 aprile 2017, n. 9105);

Conclusioni.

6. per le suddette ragioni i tre motivi di ricorso devono essere accolti e questo comporta l’assorbimento di ogni altro profilo di censura;

8. il decreto impugnato deve essere, quindi cassato, con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Ancona che, in diversa composizione, si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, assorbiti gli altri. Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Prima civile, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2019

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