Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.21432 del 16/08/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12575/2015 proposto da:

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L., quale società incorporante la CIRCUMVESUVIANA S.R.L., la Metrocampania Nordest s.r.l., la S.E.P.S.A. S.P.A. – Società per l’esercizio di trasporti pubblici in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato ENRICO SOPRANO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2766/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/05/2014 R.G.N. 1197/2010.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

La Metrocampania Nordest s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Benevento aveva parzialmente accolto la domanda proposta da V.A.A. dichiarando sussistente un rapporto di lavoro subordinato con la detta società Metrocampania accertata la mera interposizione fittizia di manodopera della s.r.l. CISAF di cui il V. era stato formalmente dipendente.

Con sentenza depositata il 16.5.14, la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame proposto dalla Metrocampania.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso quest’ultima, affidato a due motivi, cui resiste il V. con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

E’stato prodotto verbale di conciliazione in sede sindacale del 26.7.17 della presente controversia, deve dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere con compensazione delle spese di lite come da citato verbale.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2019

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