Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.21434 del 16/08/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16989-2016 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 108, presso lo studio dell’avvocato LUCA FRIGO, rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO BARBAGALLO;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

contro

ALENIA AERMACCHI S.P.A., già ALENIA AERONAUTICA S.P.A. già

FINMECCANICA S.P.A. ora LEONARDO S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALERIA COSENTINO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 7770/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/01/2016 R.G.N. 11684/2010.

RILEVATO

CHE:

La Corte d’Appello di Napoli in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rigettava le domande proposte da M.G. nei confronti della s.p.a. Alenia Aermacchi intese a conseguire la condanna della società al superiore inquadramento nonchè al risarcimento del danno biologico da mobbing ed alla declaratoria di illegittimità del provvedimento disciplinare inflitto;

avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore affidato a due motivi, cui ha opposto difese con controricorso recante ricorso incidentale, la società Leonardo s.p.a., già Alenia Aermacchi s.p.a.;

quest’ultima ha, quindi, depositato verbale di conciliazione stilato in data 28/1/2019 ai sensi dell’art. 411 c.p.c., con il quale sia il M. che la società hanno rinunciato rispettivamente al ricorso per cassazione proposto in via principale ed a quello spiegato in via incidentale.

CONSIDERATO

CHE:

dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, generale e novativo, non avendo null’altro reciprocamente a pretendere, che si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di cassazione;

in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto che comprende anche la regolazione del regime delle spese, non si provvede in ordine alle stesse.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2019

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