LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11678/2018 proposto da:
SKY ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO QUARTO, FRANCESCO ROTONDI;
– ricorrente –
contro
D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PONTEFICI, 3, presso lo studio dell’avvocato NICO PANIO, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE BIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1611/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/10/2017 R.G.N. 1875/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2019 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Che:
1. Con sentenza n. 1611 depositata l’11.10.2017 la Corte di appello di Milano, confermando – seppur con motivazione parzialmente differente – la sentenza del Tribunale della medesima sede, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato in data 29.6.2015 al Dott. D.L., dirigente con mansioni di Vice Direttore Responsabile Eventi & altri Sport di Sky Italia s.r.l., per riorganizzazione finalizzata ad un contenimento delle figure dirigenziali e/o apicali e conseguente soppressione del ruolo affidato al dirigente.
2. La Corte ha ritenuto – interpretando l’art. 34 del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti (CNLG) 2014 – necessaria una comunicazione, al Consiglio di Redazione, del licenziamento del personale con qualifica apicale che sia tempestiva (seppur anche successiva al provvedimento espulsivo) e descrittiva del contenuto minimo delle ragioni poste a base del provvedimento, per consentire al Comitato di esercitare i compiti di tutela dei diritti morali e materiali dei giornalisti demandati dalle parti sociali; ha, inoltre, dichiarato inammissibile il motivo di appello concernente la statuizione di rigetto del Tribunale della domanda riconvenzionale tesa alla restituzione della somma erroneamente pagata titolo di ferie.
3. Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso affidato a tre motivi. Il dirigente ha resistito con controricorso.
4. In data precedente l’udienza, la società ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso comunicando l’intervenuta conciliazione della lite, rinunzia a cui ha aderito D..
5. il giudizio deve essere pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
6. nulla deve essere deciso in tema di spese attesa l’adesione del lavoratore all’atto di rinunzia depositato dalla società.
P.Q.M.
LA Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2019