LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25231-2015 proposto da:
C.M., R.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PROPERZIO 27, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO PRINCIPE, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROSSANA MERLO, MARCO MICHELA;
– ricorrenti –
contro
M.L., rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO MANASSERO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1514/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 05/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2019 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, notificato il 29.11.07, C.M. e R.F. chiedevano al Tribunale di Torino di accertare l’intervenuta usucapione di alcuni immobili siti in *****, per averne pacificamente e pubblicamente goduto per oltre vent’anni.
1.2 Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 6402/2012, accoglieva la domanda.
2. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1514/2015 del 03.09.2015, accogliendo l’appello proposto da M.L. nei con*****i di C.M. e R.F., riformava la sentenza di primo grado, non ritenendo provata la decorrenza del tempo necessario ad usucapire.
2.1 Osservava la Corte che C.M. e R.F. avevano fondato la domanda di usucapione sul possesso da loro direttamente esercitato, senza invocare la successione nel possesso di R.A. e che gli stessi, però, non avevano dimostrato la decorrenza ventennale del possesso necessaria per usucapire. Inoltre, dei tre testi escussi, nessuno aveva fatto riferimento ad un loro possesso autonomo, ad eccezione del Ra., che aveva dichiarato di essere affittuario del bene dal 2002, quindi per un periodo inferiore al termine per usucapire.
3. Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso C.M. e R.F. sulla base di due motivi.
3.1 Ha resistito con controricorso M.L..
3.2 In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la violazione degli artt. 101,190 e 325 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., per avere la corte territoriale deliberato prima della scadenza dei termini concessi alle parti per il deposito delle memorie di replica alle conclusionali.
I ricorrenti deducono che vi sia stata una violazione dei termini processuali e che ciò abbia provocato una lesione al diritto di difesa, perchè, se la Corte territoriale avesse preso visione della memoria di replica, avrebbe diversamente analizzato le prove raccolte e, conseguentemente, confermato le conclusioni cui era giunto in precedenza il tribunale di prime cure in merito all’intervenuta usucapione degli immobili siti in *****.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Risulta dalla stessa sentenza impugnata che la Corte riservò la causa in decisione in data 21.4.2015, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
I termini per le comparse conclusionali scadevano il 22.6.2015 (il 20 giugno cadeva nella giornata di sabato ed il termine automaticamente è prorogato al lunedì) e quello per le memorie di replica scadevano il 12.07.2015; la data di deliberazione in camera di consiglio, il 3.7.2015, è antecedente alla scadenza del deposito per le memorie di replica, ma il deposito della sentenza è avvenuto regolarmente il 28.7.2015.
Questa Corte, con orientamento consolidato, al quale intende dare continuità, ha attribuito rilevanza giuridica alla data di pubblicazione della sentenza e non alla data di deliberazione della sentenza, che non è un elemento essenziale dell’atto processuale, sicchè tanto la sua mancanza, quanto la sua erronea indicazione, non integrano alcuna ipotesi di nullità, ma costituiscono, al più, fattispecie di mero errore materiale, come tale emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c.(Cassazione civile sez. II, 10/10/2018, n. 24969; Cass. Civ., sez. 03, del 12/04/2013, n. 8942, conforme Cassazione civile sez. trib., 20/09/2017, n. 21806).
La data di pubblicazione è l’unica data che rileva ai fini individuazione del momento di perfezionamento dell’iter procedimentale, ovvero il momento nel quale la sentenza viene ad esistenza, acquista efficacia, diviene irretrattabile e a partire dal quale cominciano a decorrere i termini per l’impugnazione.
Inoltre, la decisione prima della scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. non è, di per sè, motivo di nullità della sentenza, essendo indispensabile, perchè possa dirsi violato il principio del contraddittorio, che la irrituale conduzione del processo abbia prodotto in concreto una lesione del diritto di difesa. A tal fine, la parte deve dimostrare che l’impossibilità di assolvere all’onere del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ha impedito alla difesa di svolgere ulteriori e rilevanti aggiunte o specificazioni a sostegno delle proprie domande o eccezioni rispetto a quanto già indicato nelle precedenti fasi del giudizio.
L’orientamento citato è espressione del principio, sempre meno formalistico, che non attribuisce rilevanza alla violazione delle norme processuali in sè, essendo viceversa sempre necessario che la parte che deduce siffatta violazione adduca anche, a dimostrazione della fondatezza, la sussistenza di un effettivo pregiudizio conseguente alla violazione medesima.
Anche in virtù del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, si trae la conclusione che non è sufficiente, ai fini della declaratoria di nullità della sentenza, indicare il dato puro e semplice del mancato rispetto dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito, nella specie, della memoria di replica; è invece necessario dimostrare quale sia stata la lesione concretamente subita, magari indicando una o più argomentazioni difensive, contenute nello scritto depositato successivamente alla data della decisione, la cui omessa considerazione avrebbe avuto, ragionevolmente, probabilità di condurre il giudice ad una decisione diversa da quella effettivamente assunta (Cass. civ. Sez. II, Ord., n. 24969/2018).
1.3 Nella specie, i ricorrenti, pur allegando talune argomentazioni difensive contenute nello scritto depositato successivamente alla data di decisione, non hanno dimostrato che l’esame di quegli atti avrebbe condotto la Corte Territoriale ad una diversa decisione, in quanto le memorie di replica si limitavano ad esaminare le dichiarazioni dei testimoni nella parte in cui affermano che C.M. e R.F. coltivavano i terreni da oltre vent’anni. Dette dichiarazioni, non solo sono state prese in esame dal giudice d’appello, ma non sono decisive ai fini dell’usucapione, considerando che la mera coltivazione è inidonea a fondare un possesso ad usucapionem (Cass. n. 7086 del 2015).
2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la corte territoriale esaminato le dichiarazioni dei testimoni in correlazione con i capitoli di prova ammessi; da esse sarebbe emerso che R.A. – padre e zio dei ricorrenti – coltivava i terreni unitamente ai ricorrenti e che, questi, a seguito del suo decesso, avrebbero continuato ad esercitarne il possesso per il tempo utile per il perfezionarsi dell’usucapione.
2.1 Il motivo è inammissibile.
2.2 Ritiene il collegio, dando continuità all’orientamento consolidato di questa Corte, che l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito (Cassazione civile sez. VI, 14/03/2018, n. 6174, Cassazione civile sez. II, 25/01/2018, n. 1876).
2.3 Nella specie, la corte territoriale ha rilevato che C.M. e R.F. avevano fondato la domanda di usucapione sul possesso da loro direttamente esercitato, senza invocare la successione nel possesso di Andrea R. e, sulla base della domanda, ha valutato le dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio, rilevando che nessuno di essi aveva fatto riferimento ad un loro possesso autonomo, ad eccezione del Ra., che aveva dichiarato di essere affittuario del bene dal 2002, e quindi per un periodo inferiore al termine per usucapire.
Non sussiste, pertanto, il vizio di omessa pronuncia denunciato, avendo il giudice esaminato la domanda di usucapione sulla base della prospettazione proposta dalle parti.
Per il resto, il motivo si limita ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità, ponendo a fondamento della domanda di usucapione la mera coltivazione del terreno, idonea a fondare il possesso ad usucapionem.
3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
3.1 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
3.2 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 11 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2019
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